Capitolo 87
Vetture
automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri,
loro parti e accessori
Considerazioni
generali
Escluse
alcune macchine mobili che rientrano nella sezione XVI (vedi al riguardo le
note esplicative delle voci 8701, 8705 e 8716), questo capitolo comprende
l'insieme dei veicoli terrestri. Vi rientrano dunque:
1) I trattori (n. 8701).
2) Gli autoveicoli per il trasporto di persone
(n. 8702 e 8703), di merci (n. 8704) o per usi speciali (n. 8705).
3) Gli autocarrelli non muniti di un
dispositivo di sollevamento dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei
depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto su brevi distanze di
merci e i carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni (n. 8709).
4) Gli autoveicoli blindati da combattimento
(n. 8710).
5) I motocicli e le motocarrozzette laterali
"side-car"; i velocipedi e le carrozzelle e altri veicoli per
invalidi con o senza motore (n. da 8711 a 8713).
6) Le carrozzine, i passeggini e i veicoli
simili per il trasporto dei bambini (n. 8715).
7) I rimorchi e semirimorchi per qualsiasi
veicolo e altri veicoli non automobili costituiti sia per essere rimorchiati da
altri veicoli, sia per essere tirati o spinti a mano, sia per essere trascinati
da animali (n. 8716).
Appartengono
inoltre a questo capitolo, i veicoli a cuscino d'aria costruiti per spostarsi
al di sopra della terra ferma o indifferentemente al di sopra della terra ferma
e in certi specchi d'acqua (lagune, ecc.) (vedi la nota 5 di questa sezione).
I veicoli incompleti
o non finiti sono da classificare come quelli completi o finiti purché ne
presentino le caratteristiche essenziali (regola generale interpretativa 2 a).
Si considerano segnatamente come tali:
A) Una vettura automobile semplicemente
sprovvista delle sue ruote o dei pneumatici e della sua batteria di
accumulatori.
B) Una vettura automobile senza il motore o il
cui interno è ancora da ultimare.
C) Un velocipede senza sella e senza
pneumatici.
Questo
capitolo comprende pure le parti e accessori riconoscibili come destinati
esclusivamente o principalmente ai veicoli in esso compresi con riserva che non
ne siano esclusi per effetto delle note della sezione XVII (vedi le
considerazioni generali corrispondenti).
I veicoli
automobili anfibi restano classificati in questo capitolo. Invece i veicoli
aerei costruiti specialmente per poter essere utilizzati anche come veicoli
terrestri sono considerati come veicoli aerei (n. 8802).
Sono anche
esclusi da questo capitolo:
a) I veicoli o parti di veicoli sezionati
progettati per la dimostrazione, non suscettibili di altri usi (n. 9023).
b) Le vetture e i veicoli a ruote per il
divertimento dei bambini, nonché i velocipedi (diversi dalle biciclette) per
ragazzi (n. 9503).
c) Il materiale per sport invernali (su neve o
su ghiaccio), come slitte, guidoslitte ("bobsleigh") ecc. (n. 9506).
d) I veicoli specialmente costruiti per giostre
o altre attrazioni da fiera (n. 9508).
Note
esplicative svizzere
8702/8704,8706
La
determinazione del peso unitario delle vetture automobili e del peso imponibile
è retta dalle regole seguenti:
1. Determinazione del peso unitario. Si
considera come peso unitario il peso del veicolo in pronto assetto di marcia.
Fanno parte del veicolo in pronto assetto di marcia tutte le parti e i pezzi
necessari per poterlo mettere in circolazione: telaio completo con motore pure
completo, tutti gli organi di trasmissione e di direzione, le ruote con le loro
guarniture e i loro freni, gli organi di sospensione (ammortizzatori, ecc.), le
marmitte o camere di scarico e i loro tubi, il serbatoio per il carburante, la
carrozzeria completa con l'attrezzamento interno (compresi gli strapuntini o
sederini, se previsti), il radiatore (se previsto), la calandra (griglia del
radiatore), i paraurti, l'attrezzatura di bordo completa, l'apparato elettrico
(batteria, motorino d'avviamento, dispositivi d'accensione, d'illuminazione, di
segnalazione, compresi i tergicristalli elettrici o non elettrici), i parasole,
gli specchi retrovisori, e i portanumero d'immatricolazione. Le ruote di scorta
(peso effettivo delle stesse) e gli attrezzi vanno sempre reputati come non
facenti parte del peso unitario. Fanno parte del peso unitario l'olio
lubrificante e l'acqua che eventualmente si trovano nel veicolo. Per il
carburante, per contro, si terrà solamente conto della quantità che, secondo
l'usanza commerciale, viene immessa in fabbrica nei serbatoi per permettere il
carico e lo scarico dei veicoli stessi con i propri mezzi di propulsione, vale
a dire 5 litri al massimo.
Gli autoveicoli
posti sotto controllo doganale senza talune parti o pezzi contribuenti al loro
assetto di marcia, sono da sdoganare alla sottovoce nella quale essi sarebbero
classificati se avessero tali parti o pezzi (cfr. la nota svizzera 1 del capitolo
87). Per le parti o i pezzi che mancano, si aggiungeranno i pesi medi seguenti:
Parti mancanti |
Autovettura della voce 8703;
veicoli utilitari sino a 1250 kg *) |
Altre automobili |
|
kg |
kg |
Batteria d'accumulatori |
20 |
50 |
Motorino d'avviamento |
20 |
20 |
Marmitta di scarico, anche con
tubo |
20 |
20 |
Dinamo d'illuminazione |
15 |
20 |
Serbatoio del carburante |
10 |
20 |
Ruote (corpo di ruota con pneumatico
e disco abbellitore) |
20 per ruota |
50 per ruota |
Pneumatici, anche con camera
d'aria (v.a. cifra 2 qui appresso) |
10 per capo |
40 per capo |
Ammortizzatori |
9 per assortimento |
--- |
Paraurti |
Per vettura 20 sino a 1650 kg 50 superiori a 1650 kg |
50 |
Carburanti, lubrificanti, acqua |
--- |
--- |
* Peso con l'attrezzatura completa (senza ruota
di scorta né utensileria).
Questo
elenco non è limitativo. Se mancano altre parti o pezzi integranti l'assetto di
marcia, si aggiungerà al peso reale del veicolo un peso complementare
appropriato. I pezzi e gli accessori di provenienza svizzera montati all'estero
o, trattandosi di pneumatici e di batterie, in un punto franco o in un deposito
doganale svizzero, sono equiparati, per la determinazione del peso unitario, ai
pezzi e accessori esteri. In caso dubbio circa l'applicazione di un supplemento
di peso, si sottoporrà la pratica per decisione.
2. Determinazione del peso imponibile. Per il
computo del dazio da riscuotere, riservate le eccezioni menzionate qui di
seguito, fa stato il peso reale del veicolo. Gli eventuali utensili seguono il
regime loro proprio. Le ruote di scorta importate contemporaneamente al veicolo
e che costituiscono un elemento del normale equipaggiamento dello stesso fanno
invece parte del peso dell'automobile soggetto a dazio. Se l'automobile
presenta ruote, corpi di ruote, cerchioni, pneumatici, batterie, ecc., di
fabbricazione svizzera e reimportati sulla scorta di una carta di passo
d'uscita valevole, il peso di tali pezzi, che dev'essere indicato nella
dichiarazione doganale, può essere dedotto dal peso imponibile. L'importatore
può d'altro canto, prima dello sdoganamento, montare su automobili presentate
senza copertoni, dei pneumatici non sdoganati o già daziati secondo la voce
4011. In tal caso, si includerà il peso di detti pneumatici nel peso del
veicolo, e precisamente tanto per la determinazione del peso unitario quanto
per il computo del peso imponibile. Quest'agevolezza è vincolata alla
condizione che i pneumatici siano nuovi e di un tipo corrispondente
all'attrezzatura normale del veicolo. Ove si accerti che degli importatori
cercano, montando su automobili pneumatici svizzeri o stranieri particolarmente
leggeri o di un tipo non appropriato, di diminuire abusivamente il peso
unitario dei veicoli, si determinerà il peso unitario secondo le prescrizioni
della cifra 1 che precede.
Le
disposizioni che precedono sono pure applicabili ai telai per automobili delle
voci 8702 a 8704 e 8706.
8701. Trattori
(esclusi i
carrelli-trattori della voce 8709)
Sono da
considerare trattori, ai sensi di questa voce, i veicoli motori a ruote o a
cingoli, costruiti essenzialmente per tirare o spingere altri congegni, veicoli
o carichi. Essi possono, però comportare una piattaforma accessoria o un
dispositivo analogo, che consentano il trasporto, in correlazione con il loro
uso principale, di utensili, di sementi, di concimi, ecc., o anche di
attrezzature accessorie per ricevere organi di lavoro.
Non sono,
invece, da considerare come trattori, ai sensi della voce 8701, le
infrastrutture motrici specialmente predisposte, costruite o rinforzate per
costituire una parte integrante di un congegno, di un apparecchio o di una
macchina, destinati a compiere un lavoro, come sollevare, scavare, livellare,
ecc., anche se, per eseguire i detti lavori, l'infrastruttura utilizza la
trazione o la spinta.
Esclusi i
carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni della voce 8709, questa
voce comprende i trattori di ogni tipo e per qualsiasi uso (trattori agricoli,
trattori forestali, trattori stradali, trattori per lavori pubblici,
trattori-vericello, ecc.), qualunque sia la forma di energia che li aziona
(motore a pistoni con accensione a scintilla o per compressione, elettrico,
ecc.). Questa voce comprende anche i trattori che possono circolare
contemporaneamente su rotaia e su strada, ma non quelli costruiti
esclusivamente per circolare su rotaia, che seguono il regime dei locotrattori.
I veicoli
compresi in questa voce sono provvisti in generale di carrozzeria o possono essere
provvisti di una cabina di guida o di sedili per i serventi. Possono, d'altra
parte, essere dotati di un cofano per utensili, di un dispositivo che permette
di alzare o di abbassare gli attrezzi di lavoro, di un dispositivo di traino
per rimorchi o semirimorchi (segnatamente su trattori e congegni simili) o da
una presa di forza, che permette di trasmettere la forza del motore a differenti
macchine (trebbiatrici, seghe circolari, ecc.).
Il telaio
dei trattori è montato sia su ruote, sia su cingoli, sia su ruote e cingoli; in
quest'ultimo caso, soltanto l'asse anteriore di direzione è munito di ruote.
Rientrano
pure in questa voce i motocoltivatori, che sono dei veri trattori agricoli di
piccole dimensioni, comportanti un solo asse motore ad una o due ruote e
destinati, come i trattori propriamente detti, a utilizzare utensili o macchine
intercambiabili, che essi possono azionare, all'occorrenza, per mezzo di una
presa di forza d'uso generale. Sono generalmente sprovvisti di sedili e sono,
perciò, guidati a mano per mezzo di due impugnature a stanga. Alcuni tipi,
tuttavia, possono essere muniti di un treno posteriore a una o due ruote, comportante
un sedile per il conduttore.
Congegni di
struttura simile sono utilizzati nell'industria.
Questa voce
comprende anche i trattori provvisti di argani o di verricelli (denominati
trattori-verricello) che permettono, per esempio, sia il sollevamento di
veicoli affondati nel fango, sia l'abbattimento o lo scarico di alberi, o,
ancora, il traino a distanza di congegni agricoli.
Questa voce
comprende ugualmente i trattori a telaio sopraelevato utilizzati, per esempio,
nei vigneti e nei vivai.
Sono,
invece, esclusi da questa voce, i carri di soccorso stradale dotati di gru,
argani, verricelli (n. 8705).
Trattori
combinati con altri congegni
Va rilevato
che le macchine agricole destinate a essere utilizzate con un trattore o con un
motocoltivatore, a titolo di attrezzatura intercambiabile, trainata o portata
(aratro, erpice, zappa, ecc.), seguono il regime loro proprio, anche se sono
presentate montate sul trattore; in questo caso, soltanto il trattore è da
classificare in questa voce.
I trattori
e gli organi di lavoro industriali sono anche classificati separatamente,
quando si tratta di trattori costruiti essenzialmente per tirare o spingere
altri congegni, veicoli o carichi, ma attrezzati, come i trattori agricoli, con
semplici dispositivi che permettono di manovrare (alzare, abbassare, ecc.) gli
organi di lavoro. In questo caso, gli organi di lavoro intercambiabili seguono
il regime loro proprio, anche se sono presentati con il trattore, siano essi
montati o non su questo, mentre i trattori con il loro dispositivo, che
permette di manovrare gli organi di lavoro, sono classificati in questa voce.
Per quanto
riguarda gli autocarri articolati a semirimorchio, nonché i trattori a semirimorchio
e i trattori di grandi prestazioni ai quali sono attaccati, nello stesso modo che
ai trattori a semirimorchio, congegni di lavoro del capitolo 84, l'elemento
trattore deve essere classificato in questa voce e il semirimorchio o i
congegni di lavoro nella voce loro propria.
Rimangono,
invece, escluse da questa voce, le infrastrutture destinate a servire da parte
motrice ai congegni, apparecchi e macchine previsti, per esempio, nelle voci
8425, 8426, 8429, 8430, 8432, nei quali la detta infrastruttura motrice, i
dispositivi di comando, gli organi di lavoro nonché i loro dispositivi di manovra
sono specialmente costruiti gli uni per gli altri, in modo da formare un
insieme meccanico omogeneo. Tal'è il caso segnatamente delle
spalatrici-caricatrici, degli apripista (bulldozer), dei motoaratri.
In
generale, la struttura e la costruzione d'assieme (forma, telaio, dispositivo
che assicura lo spostamento, ecc.) permettono di distinguere le infrastrutture
motrici che costituiscono una parte integrante di un congegno, di un
apparecchio o di una macchina destinati a compiere un lavoro di manutenzione,
di sterro, ecc., dai trattori di questa voce. Tuttavia, quando si tratta di una
infrastruttura tipo trattore, devono essere prese in considerazione le
differenti caratteristiche tecniche, riguardanti essenzialmente la struttura
dell'assieme e l'attrezzatura specialmente costruita per eseguire lavori
diversi dalla trazione o dalla spinta. E' per tale motivo che le infrastrutture
motrici escluse da questa voce comportano elementi robusti (quali blocchi,
lastre, o travi di sostegno, telai di sollevamento, sede per ponti girevoli
ecc.) che fanno parte dell'ossatura telaio-carrozzeria o che vi sono fissati
generalmente mediante saldatura; tali elementi sono destinati a ricevere i
dispositivi di manovra necessari agli organi di lavoro. Inoltre, tali infrastrutture
possono comportare più elementi tipici di cui appresso: dispositivi ad alto
rendimento, a sistema idraulico incorporato, per la manovra di organi di
lavoro; cambi di velocità speciali (per esempio, quelli la cui velocità più
elevata di marcia indietro è uguale o superiore alla velocità più elevata della
marcia avanti); innesto idraulico e convertitore di coppia; contrappesi per
equilibrare i congegni di lavoro; cingoli più lunghi per aumentare la
stabilità; intelaiatura speciale attrezzata di un motore nella parte
posteriore; ecc.
8701.10 Vedi la nota esplicativa della voce
8701, sesto e settimo paragrafo.
8701.30 Rientrano ugualmente in questa voce i
trattori misti (a cingoli e a ruote).
Note
esplicative svizzere
8701. Classificazione
di trattori a sella, telai combinati per trattori a sella e trattori per
trasporti pesanti, delle voci 8701 e 8704.
|
Voce di tariffa |
- trattori
a sella e trattori per trasporti pesanti dalle caratteristiche tipiche (per
es. trattori a sella con congegno d'accoppiamento montato) |
8701 |
- altri
(per es. telai cabinati per trattori a sella): |
|
-- di
peso unitario eccedente 1600 kg, sempre ché importati con prova dell'origine
nell'ambito di un accordo di libero scambio: |
|
--- dichiarati come destinati ad essere impiegati come trattori |
8701 |
--- dichiarati come non destinati ad essere impiegati come trattori |
8704 |
-- altri |
|
--- di peso unitario non eccedente 1600 kg (non beneficianti del trattamento
preferenziale): |
|
---- importati con atto d'impegno (mod. 44.26 |
8701 |
---- importati senza atto d'impegno |
8704 |
--- di peso unitario eccedente 1600 kg |
8701 |
La
dichiarazione d'impegno (mod. 44.26) deve essere intestata al nome
dell'importatore o, se all'atto dello sdoganamento è noto il destinatario
definitivo, al nome di quest'ultimo. La dichiarazione va esaminata dall'ufficio
doganale e inoltrata con la cedola B della dichiarazione d'importazione.
L'importatore impegnandosi risponde nei confronti dell'Amministrazione delle
dogane per l'eventuale differenza di dazio, sino a quando il detentore non avrà
inviato alla Sezione per le questioni di tariffa una dichiarazione d'impegno
definitiva (mod. 44.26), debitamente firmata, secondo la quale il veicolo è
unicamente destinato alla trazione. Il detentore s'impegna inoltre, qualora il
veicolo fosse trasformato in autocarro, a informare spontaneamente la Direzione
generale delle dogane e a pagare la differenza di dazio. S'impegna pure, in
caso di cambiamento di proprietà del veicolo, a esigere la stessa dichiarazione
dal nuovo detentore e a inviarla alla Direzione generale delle dogane. A ogni
cambiamento di proprietà il venditore deve consegnare al compratore una copia
della dichiarazione d'impegno da lui contratta. L'atto d'impegno del detentore
scade dopo 5 anni.
I trattori
per rimorchi (trattori a sella) sono veicoli a motore privi di ponte o cassone
di carico. Sono composti da un telaio d'autocarro, a due o a tre assi, sul
quale è fissato un congegno d'accoppiamento, sul quale viene a poggiare,
rispettivamente al quale si attacca un rimorchio o il congegno di lavoro.
I trattori
per trasporti pesanti presentano le caratteristiche strutturali di telai per
autocarri o di autocarri (telai semoventi a 2 o 3 assi, cabina del conducente,
distanza interassiale relativamente corta, ponti o cassoni corti per caricare
contrappesi o zavorra, peso a vuoto elevato).
8701.9010 Questa voce comprende esclusivamente i trattori che a seconda
della loro costruzione e delle loro caratteristiche vengono impiegati
unicamente o principalmente nell'agricoltura. I trattori utilizzati esclusivamente o principalmente nella
selvicoltura, nella manutenzione di giardini, di parchi, di campi da golf
oppure per servizi municipali sono esclusi da questa voce.
8702. Autoveicoli
per il trasporto di 10 persone o più, compreso l'autista
Questa voce
comprende tutti gli autoveicoli costruiti per trasportare almeno dieci persone,
compreso l'autista (vedi la nota 3 di questo capitolo).
Fra i
veicoli rientranti in questa voce si possono citare gli autobus, i torpedoni,
le corriere filobus (veicoli che traggono da una linea aerea di distribuzione
la corrente elettrica necessaria al loro funzionamento), compresi i girobus, il
cui principio di funzionamento è basato sull'accumulazione di energia cinetica
in un volano lanciato a grande velocità, e che la restituisce, poi, a un
generatore elettrico, il quale alimenta il motore di trazione.
Sono pure
comprese in questa voce le autocorriere trasformate in autoveicoli scorrenti su
rotaie per semplice sostituzione delle ruote e bloccaggio della direzione, il
motore rimanendo sempre lo stesso.
8703. Autoveicoli
da turismo e altri veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone
(diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo
"break" e le auto da corsa
Esclusi gli
autoveicoli per il trasporto di persone previsti nella voce 8702, questa voce
comprende gli autoveicoli di ogni tipo, compresi quelli anfibi per il trasporto
di persone qualunque sia il motore che li azioni (motore a pistoni con
accensione a scintilla o per compressione, elettrico, turbina a gas, ecc.).
Essa
comprende altresì i veicoli leggeri a tre ruote di costruzione più semplice,
quali segnatamente:
- quelli che utilizzano motori e ruote di
motocicli, ecc. che, per la loro struttura meccanica, presentano le
caratteristiche delle automobili propriamente dette: presenza di un sistema di
guida del tipo automobile o, contemporaneamente, di una retromarcia e di un
differenziale;
- quelli montati su un telaio a forma di T
di cui le due ruote posteriori sono mosse da motori elettrici separati,
alimentati da batterie. Questi veicoli sono generalmente comandati da una loro
centrale unica che permette, da una parte, l'avviamento e l'accelerazione o il
rallentamento, l'arresto e la retromarcia e, d'altra parte, la svolta a destra
o a sinistra mediante una differenziazione di coppia alle ruote motrici o
mediante comando sulla ruota anteriore.
I veicoli
compresi in questa voce possono essere montati su ruote o su cingoli (autocingoli).
Appartengono
segnatamente a questa voce:
1) Gli autoveicoli da turismo, da piazza e da
sport (auto da corsa).
2) I veicoli da trasporto speciali, quali
autoambulanze, autovetture-cellulare, autovetture funebri.
3) I mini-autobus da campeggio (motorhome,
caravane automotrici, ecc.), veicoli per il trasporto di persone specialmente
equipaggiati come alloggi (letti, cucina, servizi igienici, ecc.).
4) I veicoli specialmente costruiti per
spostarsi sulla neve (per esempio: i veicoli detti "snowmobile).
5) I veicoli speciali per il trasporto di
persone sui campi da golf e veicoli simili.
6) I veicoli a quattro ruote, con telaio
tubolare, muniti d'un sistema di direzione del tipo automobile, che si fonda,
per esempio, sul principio Ackermann.
Per
"break" ai sensi di questa voce si intendono i veicoli non aventi più
di nove posti a sedere, compreso l'autista, che possono essere utilizzati sia
per il trasporto di persone che di merci, senza modifiche di strutture
dell'interno.
La
classificazione di alcuni autoveicoli in questa voce è determinata da certe
caratteristiche indicanti che sono specialmente concepiti per il trasporto di
persone e non di merci
(n. 8704). Tali caratteristiche sono particolarmente utili onde poter
determinare la classificazione di autoveicoli il cui peso a pieno carico è di
solito inferiore alle 5 tonnellate provvisti di un solo spazio interno chiuso
comprendente una parte riservata all'autista e ai passeggeri ed un'altra parte
da utilizzare per il trasporto di persone e di merci. In questa categoria di
autoveicoli sono compresi quelli denominati generalmente "veicoli polivalenti
(p. es. veicoli del tipo furgoncino, veicoli per il tempo libero e certi
veicoli del tipo "pick-up). Gli elementi elencati qui appresso sono connessi
alle caratteristiche di costruzione possedute in generale da veicoli della
specie appartenenti a questa voce:
a)
presenza
di sedili permanenti con dispositivo di sicurezza (p. es. cinture di sicurezza
o punti di attacco e accessori destinati ad istallarli) per ogni persona o di
punti di attacco permanenti e accessori destinati ad istallare dei sedili e dei
dispositivi di sicurezza nella parte posteriore situata dietro l'autista e i
passeggeri. Questi sedili possono essere fissi o ribaltabili oppure essere
tolti dai punti d'attacco;
b)
presenza
di finestre sulla parte posteriore delle pareti laterali;
c)
presenza
di una o più porte scorrevoli, girevoli o rialzabili, con finestre, sulle
pareti laterali o sulla parte posteriore;
d)
assenza
di una parete o griglia di separazione permanente fra l'abitacolo e la parte posteriore
che può essere utilizzata per il trasporto di persone o di merci;
e)
presenza
in tutto l'interno del veicolo di elementi di comodità, di elementi di finitura
interiore e di accessori analoghi presenti anche negli abitacoli delle vetture
da turismo (p. es. moquette, ventilazione, illuminazione interna, posacenere).
I veicoli
costruiti specialmente per le fiere e parchi di divertimento, segnatamente gli
auto-scooter, sono da classificare nella voce 9508.
8704. Autoveicoli
per il trasporto di merci
Questa voce
comprende segnatamente:
Gli
ordinari autocarri, i furgoni e camionette (a piattaforma, coperti, chiusi,
ecc.), le vetture di distribuzione e consegna a domicilio, di ogni tipo, gli
autofurgoni per traslochi, gli autocarri per scarico automatico (cassoni
ribaltabili, ecc.), le autobotti anche attrezzate di pompe, gli autocarri
frigoriferi e quelli isotermici, camion a piani sovrapposti per il trasporto di
damigiane per acidi, bombole di gas butano, ecc., i camion a piattaforma
abbassata ed a piani inclinati di accesso per il trasporto di materiale pesante
(carri armati, congegni di sollevamento o di sterro, trasformatori elettrici,
ecc.), gli autocarri particolarmente costruiti per il trasporto del
calcestruzzo fresco, esclusi gli autocarri-betoniere della voce 8705, ecc., i
camion per l'asporto delle immondizie domestiche, anche con dispositivi di
carico, di compressione, di inumidimento, ecc.
La
classificazione di alcuni autoveicoli in questa voce è determinata da certe
caratteristiche indicanti che sono concepiti per il trasporto di merci e non di
persone
(n. 8703). Tali caratteristiche sono particolarmente utili onde poter
determinare la classificazione di autoveicoli il cui peso a pieno carico è di
solito inferiore alle 5 tonnellate provvisti sia di una parte posteriore
separata chiusa, sia di una piattaforma posteriore aperta,utilizzati in
generale per il trasporto di merci. Tali veicoli possono essere muniti di
sedili sulla parte posteriore del tipo "panchina senza cintura di sicurezza,
né punti di attacco o di sistemazione per i passeggeri ribaltabili ai lati onde
poter pienamente utilizzare la piattaforma per il trasporto di merci. In questa
categoria di autoveicoli sono compresi in special modo quelli denominati
generalmente "veicoli polivalenti (p. es. veicoli del tipo furgoncino, veicoli
del tipo "pick-up e certi veicoli per il tempo libero). Gli elementi elencati
qui appresso sono connessi alle caratteristiche di costruzione possedute in
generale da veicoli della specie appartenenti a questa voce:
a) presenza di sedili del tipo "panchina senza
dispositivo di sicurezza (p. es. cinture di sicurezza o punti di attacco e
accessori destinati ad istallarli), né di sistemazione per i passeggeri nella
parte posteriore, dietro la parte riservata al conducente ed ai passeggeri. Questi
sedili possono in generale essere ribaltati onde poter pienamente utilizzare il
piano posteriore per il
trasporto di merci (veicoli del tipo furgoncino) oppure la piattaforma separata
(veicoli del tipo pick-up);
b) presenza di una cabina separata per il
conducente ed i passeggeri nonché di una piattaforma aperta separata munita di
sponde laterali fisse e di un piano ribaltabile (veicoli del tipo pick-up);
c) senza finestra sulla parte posteriore delle
pareti laterali; con una o più porte scorrevoli, girevoli o rialzabili e senza
finestre, sulle pareti laterali o sulla parte posteriore onde permettere il
carico e lo scarico di merci (veicoli del tipo furgoncino);
d) con una parete o griglia di separazione
permanente fra l'abitacolo e la parte posteriore;
e) senza elementi di comodità, di elementi di
finitura interiore e di accessori sulla piattaforma di carico analoghi presenti
anche negli abitacoli delle vetture da turismo (p. es. moquette, ventilazione,
illuminazione interna, posacenere).
Appartengono pure a questa voce:
1) Gli autocarri detti "dumpers" che
sono veicoli di costruzione robusta con cassone ribaltabile o col fondo
apribile, costruiti per il trasporto di sterro o di materiali diversi. Tali
congegni, con telaio rigido o articolato, attrezzati generalmente con un treno
di ruote del tipo agrario, possono circolare su terreni mobili. Questo gruppo
comprende sia i veicoli pesanti che quelli leggeri; questi ultimi presentano
talvolta, la particolarità di essere equipaggiati con sedile girevole, con
sedili doppi opposti o con doppio volante di direzione che permette la guida di
fronte al cassone per meglio regolare lo scarico.
2) I camion-spola o "shuttle-car".
usati nelle gallerie delle miniere per il trasporto dei carboni o minerali con
movimento a spola tra le perforatrici, e i trasportatori a nastro. Si tratta di
veicoli pesanti a telai abbassati montati su pneumatici, mossi da motori elettrici
o a pistone con accensione a scintilla o per compressione e che assicurano automaticamente
il proprio scarico per distensione del loro piano mobile.
3) Gli autoveicoli che eseguono automaticamente
il proprio carico per mezzo di verricelli, dispositivi di stivaggio, ecc., e
che sono costruiti essenzialmente per il trasporto.
4) Gli autocarri costruiti specialmente per
poter circolare e su rotaia e su strada. Questi veicoli, le cui ruote
pneumatiche scorrono sulla rotaia, sono attrezzati, inoltre, davanti e dietro,
di un elemento (diplory-guide), avente la funzione di un carrello girevole a
due o più assi (bogie); un martinetto idraulico a vite solleva questo elemento
allo scopo di permettere agli autocarri di circolare su strada.
I telai di
autoveicoli, muniti del loro motore, comportanti una cabina, sono pure da
classificare in questa voce.
Sono,
inoltre, esclusi da questa voce:
a) I carrelli elevatori detti
"cavalier" utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli
aeroporti, ecc. per la movimentazione di carichi lunghi o di contenitori (n.
8426).
b) I caricatori-trasportatori utilizzati nelle
miniere (n. 8429).
c) Le motociclette, le motorette (scooter) ed
altri velocipedi a motore, attrezzati o carrozzati per il trasporto di merci,
quali motocicli di consegna a domicilio, furgoncini su tricicli, ecc. (n.
8711).
8704.10 Gli autocarri a cassone ribaltabile
detti "dumper" di questa sottovoce si distinguono generalmente dagli
altri veicoli destinati al trasporto delle merci (in particolare, gli autocarri
a benna) perché presentano le caratteristiche seguenti:
- un cassone di lamiera di acciaio di
particolare robustezza la cui parete anteriore è prolungata al di sopra della
cabina del conducente al fine di assicurarne la protezione e il cui fondo si
eleva interamente o parzialmente verso la parte posteriore;
- in certi casi una mezza cabina per il
conducente;
- assenza di sospensione per gli assali;
- un dispositivo di frenaggio rinforzato;
- una velocità massima e un raggio d'azione
limitati;
- coperture (pneumatici) speciali per suoli
mobili;
- il rapporto peso a vuoto/carico utile non
è superiore a 1:1,6 in ragione della robustezza del veicolo;
- un cassone eventualmente scaldato dai gas
di scappamento, al fine di evitare l'adesione o il gelo dei materiali.
Occorre
tuttavia notare che taluni autocarri della specie sono costruiti specialmente
per essere utilizzati nelle miniere o nelle gallerie, quali, per esempio,
quelli aventi un cassone a fondo apribile. Essi presentano alcune delle
caratteristiche enumerate nel paragrafo precedente, ma sono privi di cabine e
il cassone non è prolungato da una specie di tetto protettivo.
8704.21/23,31/32
Il peso
a pieno carico è il peso totale mobile a pieno carico specificato dal
costruttore. Questo peso comprende: il peso del veicolo, il peso del pieno
carico previsto, il peso dell'autista e un pieno di carburante.
8705. Autoveicoli
per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto
di persone o di merci (per esempio, carro-attrezzi, gru-automobili, autopompe,
autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri- officina,
autovetture radiologiche)
Questa voce
comprende un insieme di veicoli automobili, specialmente costruiti o trasformati,
equipaggiati di dispositivi o apparecchiature diverse che li rendono adatti ad
eseguire alcune funzioni, distinte dal trasporto propriamente detto. Si tratta,
dunque, di veicoli non essenzialmente costruiti per il trasporto di persone o
di merci.
Si possono
citare come classificabili in questa voce:
1) I carro-attrezzi, costituiti da un telaio di
autocarro o di camionetta, con o senza cassa, attrezzati con congegni di
sollevamento quali gru, argani, paranchi, verricelli, ecc., costruiti per
sollevare e rimorchiare le vetture rimaste in panne.
2) Le autopompe nelle quali la pompa è
generalmente azionata dal motore dell'automezzo, quali, per esempio, le
autopompe antincendio.
3) Le scale automobili e gli autoveicoli con
piattaforma ad elevazione per la manutenzione delle linee elettriche,
illuminazione pubblica, ecc., nonché i carri a piattaforma e bracci articolati
(travelling) per riprese cinematografiche e televisive.
4) Gli autoveicoli utilizzati per la pulizia
delle strade, piazze pubbliche, scoli, piste di aerodromi, ecc., quali
spazzatrici, annaffiatrici, annaffiatrici-spazzatrici, ed autoveicoli per l'aspirazione
del fango.
5) Gli spazzaneve automobili con attrezzatura
inamovibile. Si tratta di autoveicoli costruiti esclusivamente per questo uso,
attrezzati generalmente di turbine, pale girevoli, ecc., azionati sia dal
motore dei veicolo, sia da un motore distinto.
Va notato
che le attrezzature amovibili sono sempre da classificare nella voce 8430,
anche se sono presentate montate sull'automezzo.
6) Gli autoveicoli spanditori, anche
riscaldanti, di ogni tipo e per tutti gli usi (anche agricoli), muniti di dispositivi
per lo spandimento di catrame, ghiaia (inghiaiatrici), ecc.
7) Le gru-automobili, non destinate al
trasporto delle merci, composte di un telaio di autoveicolo con cabina sul
quale una gru rotabile è montata stabilmente. Sono tuttavia esclusi gli
autoveicoli della voce 8704 che eseguono automaticamente il proprio carico.
8) I derrick automobili costituiti da un
autocarro sul quale è montato un castelletto metallico verticale dotato di
verricelli e altri meccanismi necessari al sondaggio od alla perforazione.
9) Gli autoveicoli per sollevare e stivare,
diversi dagli autocarrelli di movimentazione per stiva della voce 8427,
costituiti da un bidente o da un piatto di carico elevatore, mosso generalmente
dal motore del veicolo, che scorre lungo un montante verticale. Gli autoveicoli
attrezzati con verricelli, dispositivi stivatori, ecc. rientrano, invece, per
il loro caricamento, nella voce 8704, in quanto essi sono essenzialmente
costruiti per il trasporto di merci e non per la loro movimentazione.
10) Gli autocarri-betoniere, costituiti da un
telaio automotore con cabina sul quale è montata stabilmente una betoniera,
capaci di garantire contemporaneamente la preparazione e il trasporto del
calcestruzzo.
11) I gruppi elettrogeni automobili, composti di un
autoveicolo sul quale è montato un generatore elettrico azionato dal motore del
veicolo o da un motore distinto.
12) Le autovetture radiologiche comportanti sala
d'esame, laboratorio di sviluppo ed apparecchiatura completa di radiologia.
13) Le autovetture per chirurgia, comprese quelle
odontoiatriche, comportanti sala di operazioni, attrezzature per anestesia ed
altre apparecchiature chirurgiche.
14) Gli autoveicoli proiettori, che comprendono un
proiettore luminoso montato su un veicolo e il cui funzionamento è generalmente
assicurato da un generatore elettrico azionato dal motore dell'automezzo.
15) Gli autoveicoli per radioinformazioni.
16) Gli autoveicoli telegrafici, radiotelegrafici,
radiotelefonici, trasmittenti e riceventi; gli autoveicoli-radar.
17) Gli autoveicoli attrezzati di calcolatrici che
determinano automaticamente sugli ippodromi i rapporti e la quota delle
scommesse.
18) Gli autoveicoli-laboratorio per esempio per il
controllo del lavoro delle macchine agricole.
19) I camion dotati di apparecchi registratori che
permettono di determinare la potenza di trazione degli autoveicoli che li
rimorchiano.
20) I camion-panetteria, con la loro attrezzatura
completa (madia, forno, ecc.), gli autoveicoli-cucina.
21) I camion-officina, attrezzati con macchina e
utensili diversi, dispositivi di saldatura, ecc.
22) Gli autoveicoli-banche, le vetture-biblioteca
e le autovetture predisposte per la esposizione e la presentazione delle merci.
Sono pure
esclusi da questa voce:
a) I rulli compressori semoventi (n. 8429);
b) I rulli per rendere compatti i terreni
agricoli azionati da un motore (n. 8432).
c) I piccoli apparecchi mobili con motore
ausiliario, condotti da un pedone, quali le spazzatrici per parchi, giardini
pubblici, ecc., gli apparecchi adoperati per tracciare le strisce sulle strade
(n. 8479).
d) I mini-autobus da campeggio (n. 8703).
Telai di
autoveicoli o autocarri combinati con congegni di lavori
Giova
rilevare che, per rientrare in questa voce un veicolo che comporta apparecchi
di sollevamento o di movimentazione, congegni di sterro, di escavazione o di
perforazione, ecc. deve consistere in un vero telaio di autoveicolo o autocarro
che riunisce in se stesso, almeno, gli organi meccanici seguenti: motore di
propulsione, scatola e dispositivi di cambio di velocità, organi di direzione e
di frenaggio.
Sono,
invece, da classificare, per esempio, nelle voci 8426, 8429 e 8430, gli apparecchi
o congegni semplicemente semoventi (gru, escavatori, ecc.) nei quali uno o più
dei meccanismi di propulsione o di comando sopra indicati si trovano riuniti
nella cabina della macchina operatrice montata su un telaio a ruote od a
cingoli, anche se il complesso è atto a circolare su strada con i propri mezzi.
Sono anche
esclusi da questa voce le macchine semoventi a ruote nelle quali telaio e
macchina operatrice sono specialmente costruiti l'uno per l'altra, in maniera
da formare un insieme meccanico omogeneo (per esempio, alcune livellatrici
semoventi dette motorgrader). In simile caso, la macchina operatrice non è semplicemente
montata su un telaio di autoveicolo, ma entra a far parte integrante di un
telaio inutilizzabile per altri fini e che può comportare i meccanismi
automobili essenziali indicati in precedenza.
Va
ricordato che gli spazzaneve automobili con attrezzatura inamovibile sono
sempre da classificare in questa voce.
8705.10 Vedi la nota esplicativa della voce
8705, punto 7).
Note
esplicative svizzere
8705. Vengono
classificati qui i veicoli speciali la cui costruzione differisce alquanto da
quella di un telaio normale di autocarro (telaio del tipo autocarro), purché:
- il telaio (con posto di condotta aperto o
chiuso) possegga un motore di propulsione proprio, una scatola del cambio di
velocità con rispettiva leva, nonché dispositivi di frenaggio e di direzione, e
- il congegno di lavoro abbia una speciale
cabina della macchina con organi di manovra propri.
8706. Telai
di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
Questa voce
comprende il complesso dell'apparato motore, degli organi di trasmissione e di
direzione, degli assi (con o senza ruote), montati su telaio o sulla ossatura
non carrozzata dei telai-carrozzerie (struttura monoscocca) degli autoveicoli delle voci dal 8701 al 8705. Si tratta, infatti, di
autoveicoli o di trattori stradali non attrezzati né di cassa, né di cabina.
La presenza
del cofano del motore, del parabrezza, dei parafanghi, delle predelle, del cruscotto,
anche attrezzato degli strumenti, non modifica, tuttavia, la classificazione di
detti telai in questa voce, nella quale questi sono, peraltro, compresi, anche
se muniti di pneumatici, dispositivi di carburazione, accumulatori e altri
dispositivi elettrici. Tuttavia, se l'aggiunta di questi elementi ha per
effetto di formare un trattore o un veicolo completo o virtualmente completo,
tali complessi sono da escludere da questa voce.
Ne sono
anche esclusi:
a) I telai muniti del loro motore, che
comportano la loro cabina di guida, anche incompleta (per esempio, senza
sedile) (n. da 8702 a 8704) (vedi la nota 3 di questo capitolo).
b) I telai, anche dotati di organi meccanici,
ma senza motore (n. 8708).
Note
esplicative svizzere
8706. Per
ciò che concerne la classificazione dei telai per trattori a sella e trattori
per trasporti pesanti, vedi note esplicative svizzere della voce 8701, le cui
disposizioni vanno applicate per analogia.
8707. Carrozzerie
di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
In questa
voce rientrano le carrozzerie, comprese le cabine degli autoveicoli delle voci
dal 8701 al 8705.
Le
carrozzerie o casse costituiscono la parte che viene montata sul telaio. Nei
veicoli senza telaio, esse sostengono tuttavia l'apparato motore e gli assi;
ciò si verifica per le casse autoportanti e per i complessi monoblocchi (pure
chiamati carrozzerie monoscocche o telai-carrozzerie) nei quali gli elementi
della ossatura del telaio fanno parte integrante della carrozzeria.
Esiste una
grande varietà di carrozzerie le quali sono particolari ai diversi tipi di autoveicoli
a cui sono destinate (autovetture per il trasporto di persone, camion,
autoveicoli speciali, ecc.). Vengono costruite segnatamente in acciaio, leghe
leggere, legno, materie plastiche.
Esse, per
esempio, possono essere completamente dotate di tutte le diverse guarniture ed
accessori, quali cruscotto, sedile o cuscini, tappeti da piedi, cofani,
portabagagli, accessori elettrici.
Sono
ugualmente da classificare in questa voce le carrozzerie incomplete, cioè
quelle alle quali mancano alcuni elementi (per esempio: parabrezza, portiere) o
la cui guarnitura interna od esterna e la verniciatura non sono completamente
finite.
Sono anche
comprese in questa voce le cabine di guida separate dalle casse (per esempio,
per camion) e quelle adattabili ai trattori.
Note
esplicative svizzere
8707.9010 Sono classificate qui le benne (di
sostituzione o in soprannumero) per ribaltatori automobili (dumper) e veicoli
simili della voce 8704. Trattasi di benne ribaltabili o di benne amovibili,
aperte, fatte di lamiera spessa di ferro, imbutita o saldata, dalle pareti
rigide su tutti i lati, per il trasporto di terra, ghiaia, sterro, ecc.
Questa
sottovoce comprende inoltre le benne amovibili per autocarri provvisti di particolari
congegni di sollevamento e di abbassamento, sempre ché siano di lamiera spessa
di ferro, le loro pareti frontali siano rigide, quelle laterali non ribaltabili
e siano totalmente a cielo aperto. Sono tuttavia tollerati elementi mobili di
scarico nella parete posteriore (chiusino o porta).
Le benne di
materia o di natura diversa (per esempio con sponde ribaltabili, parzialmente o
totalmente chiuse, ecc.), nonché i ponti di carico di costruzione diversa sono
assegnati alla sottovoce 8707.9090.
8708. Parti
e accessori di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705
Questa voce
comprende l'insieme delle parti e accessori degli autoveicoli delle voci da
8701 a 8705, purché queste parti e accessori corrispondino alle due condizioni
seguenti:
1. Essere riconoscibili come destinati
esclusivamente o principalmente ai veicoli della specie.
2. Non essere esclusi per effetto delle note
della sezione XVII (vedi le considerazioni generali di questa sezione).
Fra dette
parti e accessori, si possono citare:
A) I telai di autoveicoli riuniti (con o senza
ruote, ma senza motore), e i loro elementi costitutivi: longheroni, traverse di
rinforzo, attacchi per molle, sostegni di carrozzeria, di motore, di
predellini, di batteria, di serbatoio per carburante, ecc.
B) Le parti di carrozzeria e l'attrezzatura di
queste, cioè: gli elementi della cassa: pavimenti, fiancate, pannelli anteriori
e posteriori, cofani, ecc.: le portiere e loro elementi, i cofani del motore, i
vetri incorniciati, i vetri provvisti oltre che di resistenze scaldanti di
dispositivi di collegamento elettrici, le incorniciature per cristalli, i
predellini, ali, parafanghi, ecc.; i cruscotti, le calandre per radiatori, i
portatarga d'immatricolazione, i paraurti, le barrette o zoccoli per paraurti,
i supporti degli organi di guida, i portabagagli esterni, i parasole, gli
apparecchi non elettrici di riscaldamento e di sbrinamento, che utilizzano il
calore prodotto dal motore del veicolo, le cinture di sicurezza, destinate ad
essere montate all'interno dei veicoli per la protezione delle persone, i
tappeti di materia diversa da quelle tessili o della gomma vulcanizzata non
indurita, ecc. Sono da classificare in questa voce e non sotto la voce 8707, i
complessi riuniti in elementi di carrozzerie (compresi quelli delle carrozzerie
monoscocche o di telai- carrozzerie) che non presentano ancora il carattere di
carrozzerie incomplete, per esempio, le carrozzerie nude, senza portiere, senza
ali, senza cofano né coperchio posteriore, ecc.
C) Gli innesti (a cono, a dischi, idraulici,
automatici), esclusi quelli elettromagnetici della voce 8505, le custodie, i
coperchi, dischi e leve d'innesto, le guarniture montate.
D) I cambi di velocità di ogni tipo (meccanici,
multipli, preselettivi, elettromeccanici, automatici, ecc.); i convertitori di
coppia; le custodie ed i coperchi per cambi di velocità, gli alberi (diversi da
quelli che costituiscono parti o pezzi intrinsechi del motore, i pignoni, gli
ingranaggi scorrevoli, gli innesti a denti, ecc.
E) I ponti con differenziale; assi portanti
(anteriori o posteriori); loro custodie e scatole; i pignoni planetari e
satelliti; i mozzi, i fusi, i sostegni per fusi.
F) Gli altri pezzi e organi di trasmissione:
alberi, semialberi, ingranaggi, cuscinetti, demoltiplicatori, giunti di
articolazione, ecc., esclusi i pezzi interni del motore quali bielle, aste e
spingitoi di comando delle valvole (n. 8409), gli alberi a gomito, volani e
alberi a camme (n. 8483).
G) I pezzi degli organi di direzione: tubi di
sterzo, bielle e leve di direzione, barre di accoppiamento; le scatole,
custodie e cremagliere; i meccanismi di servodirezione, ecc.
H) I freni (a ganasce, a segmenti, a dischi,
ecc.) e loro parti (dischi, tamburi, cilindri, guarniture montate, serbatoi per
freni idraulici, ecc.); i servofreni, e loro parti.
I) Gli ammortizzatori di sospensione (a
frizione, idraulici, ecc.) e altri organi di sospensione (diversi dalle molle),
le barre di torsione.
K) Le ruote (di lamiera imbutita, di acciaio
stampato, a raggi, ecc.) anche dotate delle loro gomme o dei loro pneumatici, i
cingoli ed i treni di ruote per veicoli a cingoli, i cerchioni, i dischi, i
raggi e coppe di ruote.
L) I comandi: volanti e colonne di guida, assi
per volante; le leve di cambio di velocità e di freno a mano; i pedali per
acceleratori, per freni, per disinnesto; le aste di comando (per freni, per
frizione, ecc.).
M) I radiatori, le marmitte di scappamento, i
serbatoi per il combustibile, ecc.
N) I cavi d'avviamento, i cavi per freni, i
cavi per acceleratori e i cavi simili costituiti da una guaina esterna
flessibile e un cavo interno mobile. Essi si presentano tagliati su misura e
muniti delle loro parti terminali.
O) Cuscini gonfiabili di sicurezza con sistema di
gonfiaggio (airbag) di qualsiasi tipo (ad esempio, cuscini frontali parte
conducente, cuscini laterali parte viaggiatore, cuscini per essere ubicati nei
pannelli delle portiere per proteggere i passeggeri contro le scosse laterali,
cuscini per essere installati nella parte superiore dell'abitacolo del veicolo
per rafforzare la protezione della testa) e loro parti. Il sistema di
gonfiaggio comprende l'avviatore, il detonatore ed la carica propulsiva
contenuti in una cartuccia che sblocca l'espansione del gas nel cuscino. Questa
voce non comprende i captatori a distanza e i dispositivi elettronici di
comando che non sono considerati come parti del sistema di gonfiaggio.
Sono
esclusi da questa voce i cilindri idraulici o pneumatici della voce 8412.
Note
esplicative svizzere
8708.9910 Per "greggi o disgrossati",
bisogna intendere i pezzi non commessi che non hanno subìto lavorazioni
eccedenti quelle enumerate nella nota svizzera 1 a) della sezione XV. I pezzi e
le parti di ferro con lavorazioni più spinte e quelli di altri materiali, anche
se greggi o disgrossati, non vanno classificati in questa sottovoce.
8709. Autocarrelli
non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti,
nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi
distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti
Questa voce
comprende un complesso di autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti,
nei depositi, nei porti o negli aeroporti per il trasporto su brevi distanze di
carichi diversi (merci o contenitori) o per la trazione di piccoli rimorchi
nelle stazioni.
Gli
autocarrelli della specie sono di tipo e dimensioni molto vari. Essi possono
essere azionati sia da un motore elettrico alimentato da accumulatori, sia da
un motore a pistone con accensione a scintilla o per compressione, o da un
altro motore.
Le
caratteristiche essenziali comuni ai carrelli di questa voce, che permettono
generalmente di distinguerli dai veicoli delle voci 8701, 8703 o 8704, possono
essere riassunte come segue:
1) Essi non possono, a motivo della loro
struttura e della sistemazione particolare di cui sono abitualmente forniti,
essere utilizzati né per il trasporto di persone, né per il trasporto di merci
su strada o su altre pubbliche vie.
2) La loro velocità massima d'impiego non
supera generalmente i 30-35 chilometri orari.
3) Il loro raggio di sterzata è
approssimativamente uguale alla lunghezza del carrello stesso.
I carrelli
di piccole dimensioni non hanno normalmente una cabina di guida chiusa, riducendosi
perfino lo spazio riservato al conduttore talvolta ad una piattaforma dove lo
stesso sta in piedi per guidare il veicolo. Un dispositivo di protezione, a guisa
di un'armatura o un traliccio metallico, è disposto talvolta al di sopra del
sedile del conduttore.
Restano
ugualmente compresi in questa voce i carrelli della specie di quelli la cui
guida è assicurata da un conducente a piedi.
Gli
autocarrelli sono forniti, per esempio, di una piattaforma o di una cassa sulle
quali vengono caricate le merci.
Appartengono
pure a questo gruppo gli autocarrelli-cisterna, anche attrezzati di pompe,
usati segnatamente nelle stazioni.
I
carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni sono essenzialmente
costruiti per trainare o spingere altri veicoli, segnatamente piccoli rimorchi.
Non trasportano essi stessi le merci. Consistono generalmente in dispositivi
più o meno potenti dei trattori della voce 8701. Veicoli di questo tipo possono
essere ugualmente utilizzati nelle banchine dei porti, nei depositi, ecc.
Parti
Sono pure
qui comprese le parti dei veicoli che rientrano in questa voce, purché queste
parti soddisfino alle due condizioni seguenti:
1. Essere riconoscibili come destinate,
esclusivamente o principalmente, ai veicoli della specie.
2. Non essere escluse per effetto delle note
legali della sezione XVII (vedi le considerazioni generali e le note
esplicative corrispondenti).
Fra queste
parti si possono citare:
1) I telai.
2) Le carrozzerie, piattaforme, casse a sponde,
casse ribaltabili, ecc.
3) Le ruote, anche provviste di gomme o
pneumatici.
4) Gli innesti a frizione.
5) I cambi di velocità, i differenziali.
6) Gli assi e assali.
7) I manubri e volanti di guida.
8) I dispositivi per frenare e le loro parti.
9) I cavi d'avviamento, i cavi per freni, i
cavi per acceleratori e i cavi simili costituiti da una guaina esterna
flessibile e un cavo interno mobile. Essi si presentano tagliati su misura e
muniti delle loro parti terminali.
Sono esclusi
da questa voce:
a) I carrelli-elevatori detti
"cavalier" ed i carrelli-gru (n. 8426).
b) I carrelli-stivatori ed altri carrelli di
movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento (n. 8427).
c) Gli autocarri a cassone ribaltabile detti
"dumper" (n. 8704).
8710. Carri
da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti
Questa voce
comprende, da una parte, i carri da combattimento o "tank" e le
autoblinde, anche armati, e inoltre, le loro parti.
I carri da
combattimento o "tank" sono veicoli corazzati a cingoli, dotati di
diverse armi offensive (cannoni, mitragliatrici, lanciafiamme, ecc.) sistemate
generalmente in una torretta
girevole. Talvolta sono
provvisti di speciali dispositivi giroscopici di stabilizzazione che facilitano
il puntamento delle armi, qualunque sia il movimento del veicolo. Possono anche
essere dotati di dispositivi antimine come, per esempio, un tamburo rotante,
disposto avanti al carro, al quale sono fissate delle catene munite, ad una
delle loro estremità, di palle di ghisa che percuotono il terreno, oppure di
pesanti rulli sistemati avanti al carro.
I carri da
combattimento anfibi rientrano pure in questa voce.
Le
autoblinde sono veicoli provvisti di corrazzatura meno pesante e di armamento
meno potente di quelle dei carri armati; sono anche più rapide, più silenziose
e di costruzione meno robusta di questi ultimi. Talvolta, esse sono corazzate
parzialmente. Sono utilizzate particolarmente per compiti di polizia, per
ricognizione e trasporto nelle zone di combattimento. Alcune autoblinde sono
provviste di cingoli, ma esse sono in maggioranza montate su ruote; possono
essere anche anfibie e sono allora usate, per esempio, come veicoli da sbarco.
Questa voce
comprende anche:
A) I "tank" costruiti specialmente
per il soccorso ad altri veicoli rimasti in panne.
B) Le autoblinde, generalmente a cingoli, anche
se non costruite per essere armate, usate, per esempio, per il rifornimento di
benzina, olio, acqua o munizioni nelle zone di combattimento.
C) I "tank" teleguidati, di piccole
dimensioni, che trasportano le munizioni fino ai pezzi di artiglieria ed altri
veicoli da combattimento delle linee avanzate.
D) Le autoblinde speciali utilizzate, per
esempio, nella distruzione degli ostacoli di calcestruzzo.
E) I veicoli blindati per il trasporto della
truppa.
Sono
esclusi da questa voce gli autoveicoli e gli autocarri del tipo normale,
leggermente corazzati o provvisti accessoriamente di dispositivi amovibili di
blindatura (n. da 8702 a 8705).
I pezzi di
artiglieria semoventi sono da classificare nella voce 9301; essi sono caratterizzati
dal fatto che sparano stando fermi e che il pezzo ha soltanto una gittata limitata.
Parti
Questa voce
comprende anche le parti degli autoveicoli corazzati sopra specificati, purché
queste parti soddisfino alle due condizioni seguenti:
1. Essere riconoscibili come destinate,
esclusivamente o principalmente, ai detti veicoli.
2. Non essere escluse per effetto delle
considerazioni generali della sezione XVII.
Fra queste
parti si possono citare:
1) I telai dei veicoli corazzati e loro parti
(torrette, porte e cofani corazzati, ecc.).
2) I cingoli speciali per carri da
combattimento.
3) Le ruote speciali per autoblinde.
4) Le ruote motrici per cingoli di carri da
combattimento.
5) Le piastre per corazza già sottoposte a una
lavorazione che le renda riconoscibili come tali.
6) I cavi d'avviamento, i cavi per freni, i
cavi per acceleratori e i cavi simili costituiti da una guaina esterna
flessibile e un cavo interno mobile. Essi si presentano tagliati su misura e
muniti delle loro parti terminali.
8711. Motocicli
(compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini
laterali; carrozzini laterali ("side-car")
Questa voce
comprende un complesso di veicoli a motore, a due ruote, destinati essenzialmente
al trasporto di persone.
Oltre ai
motocicli di tipo classico, questa voce comprende le motorette (scooter),
caratterizzate da ruote di piccola dimensione e da una piattaforma orizzontale
che unisce la parte anteriore e la posteriore del veicolo, i ciclomotori
(motocicli di piccola potenza, denominati talvolta motoleggere) e i velocipedi
con motore ausiliario.
Questa voce
comprende pure i mezzi a due ruote a propulsione elettrica concepiti per il
trasporto di una sola persona su aree di circolazione a debole velocità, quali
marciapiedi e piste ciclabili. La sua tecnologia permette al conducente di
stare in piedi mentre un sistema composto di sensori giroscopici e un insieme
di microprocessori incorporati mantiene l'equilibro sia del mezzo sia del
conducente sulle due ruote installate indipendentemente da parte a parte.
Le
motociclette possono essere carrozzate al fine di proteggere il conducente
dalle intemperie, oppure essere provviste di carrozzini laterali ("side-car").
Sono
ugualmente classificati in questa voce i veicoli a tre ruote (per esempio, del
tipo furgoncini a triciclo), a condizione che non presentino il carattere di un
autoveicolo della voce 8703 (vedi la nota esplicativa della voce 8703).
Questa voce
comprende anche i carrozzini laterali ("side-car") di ogni tipo per
motocicli e velocipedi, costruiti per il trasporto di persone o di merci e che
non possono essere utilizzati separatamente. Essi sono muniti di una sola ruota
su un lato, mentre il lato senza ruota è provvisto di dispositivi che
permettono di fissarli lateralmente ai motocicli o ai velocipedi.
Sono per
contro esclusi:
a) I veicoli a quattro ruote, per il trasporto
di persone, con telaio tubolare, muniti di un sistema di direzione del tipo automobile,
che si fonda, per esempio, sul principio
Ackerman (voce 8703);
b) i rimorchi destinati a essere agganciati a
un motociclo o a un velocipede (n. 8716).
8712. Biciclette
e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
Questa voce
comprende i velocipedi le cui ruote sono azionate per mezzo di pedali, come per
esempio, le biciclette (comprese quelle per bambini), i tandem, i tricicli, i
quadricicli, ecc.
Indipendentemente
dai velocipedi ordinari, questa voce comprende diversi tipi speciali, quali:
1) I furgoncini a triciclo, costituiti
generalmente da un complesso articolato comprendente una cassa, talvolta
isotermica, sostenuta da due ruote anteriori.
2) I tandem e le biciclette a tre posti.
3) I monocicli e le biciclette di costruzione
speciale per gli artisti di varietà, caratterizzati dalla loro leggerezza,
dalle ruote a pignone fisso, ecc.
4) Le biciclette per invalidi (per esempio
quelle munite di dispositivo che permette di pedalare con una sola gamba).
5) Le biciclette, dotate di stabilizzatore a
piccole ruote laterali, generalmente fissate al mozzo della ruota posteriore.
6) Le biciclette da corsa.
7) I quadricicli comportanti diversi sedili e
pedali, il tutto racchiuso in una carrozzeria leggera.
8) I monopattini di tipo bicicletta, azionati
da un solo pedale al quale è fissata una catena che aziona un pignone,
destinate ad essere montate dai bambini, dagli adolescenti e dagli adulti,
munite di una colonna di direzione regolabile e di un manubrio del tipo per
biciclette,di ruote gonfiabili, di un telaio e di freni azionabili a mano.
I
velocipedi senza motore, dotati di carrozzini laterali ("side-car")
sono da classificare in questa voce, ma i suddetti carrozzini presentati
isolatamente rientrano nella voce 8711.
Sono, invece,
esclusi da questa voce:
a) I velocipedi dotati di motore ausiliario (n.
8711).
b) I velocipedi (diversi dalle biciclette) per
ragazzi (n. 9503).
c) Le biciclette speciali utilizzabili soltanto
nelle attrazioni da fiera (n. 9508).
8713. Sedie
a rotelle e altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di
propulsione
Questa voce
comprende le carrozzelle e altri veicoli specialmente attrezzati per il trasporto
degli invalidi (ammalati, paralitici, mutilati, ecc.), con o senza meccanismo
di propulsione.
I veicoli
con meccanismo di propulsione sono generalmente azionati sia da un motore, sia
a mano per mezzo di leve o di manovelle. Gli altri veicoli (sedie a rotelle e
carrozzelle) sono destinati ad essere spinti a mano o manovrati dagli invalidi
per azione diretta delle mani sulle ruote.
Sono,
invece, esclusi da questa voce:
a) I veicoli semplicemente adattati per uso
degli invalidi, quali, per esempio, gli autoveicoli muniti di innesto a
frizione o di acceleratore a mano (n. 8703), le biciclette provviste di
dispositivo che permette di pedalare con una sola gamba (n. 8712).
b) Le barelle con carrello (n. 9402).
8714. Parti
e accessori di veicoli compresi nelle voci da 8711 a 8713
Questa voce
comprende il complesso delle parti e accessori dei tipi destinati ai motocicli
(compresi i ciclomotori), velocipedi con motore ausiliario, carrozzini laterali
("side-car"), velocipedi senza motore, carrozzelle e altri veicoli
per invalidi, purché tuttavia queste parti e accessori soddisfino alle due
condizioni seguenti:
1. Essere riconoscibili come destinate,
esclusivamente o principalmente, ai veicoli sopra specificati.
2. Non essere escluse dalle considerazioni
generali della sezione XVII.
Fra queste
parti e accessori si possono citare:
1) Le carrozzerie per furgoncini a triciclo,
per carrozzini laterali ("side-car"), per vetture da invalidi e loro
parti ("capote", portiere, pavimenti, ecc.).
2) I telai completi e loro parti.
3) Gli ingranaggi, cambi di velocità, innesti a frizione ed altri
dispositivi di trasmissione, e loro parti, per motocicli.
4) Le ruote e parti di ruote (mozzi, cerchioni,
raggi, ecc.).
5) I pignoni delle ruote libere.
6) I meccanismi per cambio di moltipliche ed i
cambi di velocità per velocipedi e loro parti.
7) Le pedaliere e loro parti (moltipliche,
manovelle, assi, ecc.); i pedali e loro parti (assi, ecc.); le staffe per
pedali.
8) I pedali di avviamento, le leve e altri
dispositivi di comando.
9) I freni di ogni tipo (a tenaglia, a ponte, a
tamburo, a disco, a mozzo-freno, a contro-pedale,
ecc.) e loro parti, quali: leve, portapattini oscillanti, pattini, tamburi,
segmenti per freni a tamburo, staffe per freni.
10) I manubri, bracci per manubri e manopole (di
sughero, materie plastiche, ecc.).
11) Le selle, aste di selle, coprisella.
12) Le forcelle, comprese le forcelle telescopiche
e loro parti (teste, aste, ecc.).
13) I tubi preparati e i raccordi per telai.
14) Gli ammortizzatori idraulici e loro parti.
15) I parafanghi e loro dispositivi di fissaggio
(sostegni, bacchette).
16) I catarifrangenti montati su scatola
(dispositivi riflettenti).
17) I proteggiabiti diversi dalle reticelle della
voce 5608, i copricatene, i poggiapiedi e gli schermi per gambe.
18) I cavalletti di sostegno per motocicli.
19) Le coperture per micromotori (scooter), i
coperchi copriruota per ruote di ricambio delle motorette (scooter).
20) Le marmitte di scappamento (silenziatori) e
loro parti.
21) I serbatoi per carburanti.
22) I parabrezza.
23) I portabagagli, portafanali, portafari,
portabidoni.
24) Le leve e le manovelle di propulsione, le
spalliere e le colonne di direzione per spalliere, i posapiedi e i poggiagambe,
i poggiagomiti, ecc. per vetture da invalidi.
25) I cavi d'avviamento, i cavi per freni, i cavi
per acceleratori e i cavi simili costituiti da una guaina esterna flessibile e
un cavo interno mobile. Essi si presentano tagliati su misura e muniti delle
loro parti terminali.
8715. Carrozzine,
passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti
Questa voce
comprende:
I. I veicoli per il trasporto dei bambini
piccoli, anche pieghevoli, a due o più ruote e destinati a essere spinti a mano
(passeggini, carrozzelle, ecc.).
II. Le parti dei veicoli sopraccitati, purché
queste parti soddisfino alle due condizioni seguenti:
1. Essere riconoscibili come destinate,
esclusivamente o principalmente, a detti veicoli.
2. Non essere escluse per effetto delle note
della sezione XVII (vedi le considerazioni generali e note esplicative
corrispondenti).
Fra queste
parti, si possono citare:
1) Le carrozzerie destinate a essere fissate al
telaio, nonché le carrozzerie amovibili che possano anche essere usate come
culle.
2) I telai e loro parti.
3) Le ruote, anche munite di pneumatici e loro
parti.
Note
esplicative svizzere
8715. Talune
carrozzelle per bambole della voce 9501 hanno dimensioni, struttura e attrezzatura
che le rendono simili alle carrozzelle di questa voce. La distinzione fra
questi due generi di veicoli è fondata sulle dimensioni seguenti: nelle
carrozzelle per bambini la cassa è lunga al minimo 70 cm (normalmente 80 cm) e
il manubrio si trova a 90 cm sopra il suolo; nelle carrozzelle per bambole
dette dimensioni si riducono a 65 cm al massimo per la cassa e a 70 cm circa
per la distanza dal manubrio al suolo. Questi limiti non sono tuttavia sempre
valevoli per le carrozzelle-sport ("pousse-pousse") per bimbi.
8716. Rimorchi
e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti
Esclusi i
veicoli compresi nelle voci precedenti, questa voce comprende un complesso di
veicoli non automobili, a una o più ruote, per il trasporto di persone o di
merci. Essa comprende, inoltre, i veicoli speciali sprovvisti di ruote, come
per esempio, i traini e i trainislitta.
I veicoli
di questa voce sono costruiti, sia per essere rimorchiati da altri veicoli
(trattori, autoveicoli, carrelli, motocicli, velocipedi, ecc.), sia per essere
tirati o spinti a mano, sia
per essere spinti coi piedi, sia per essere trainati da animali.
Sono
compresi in questa voce:
A) I rimorchi e semirimorchi.
Sono da
considerare rimorchi e semirimorchi ai sensi di questa voce, i veicoli diversi
dai carrozzini laterali ("side-car") destinati a essere
esclusivamente attaccati per mezzo di un dispositivo speciale, anche
automatico, ad altri veicoli.
I rimorchi
e semirimorchi, costruiti per essere trainati da autoveicoli, costituiscono la
categoria più importante di questo gruppo. I rimorchi comportano generalmente
due o più treni di ruote e un sistema di agganciamento congiunto al treno di
ruote anteriore, girevole su un perno. In tal caso, le ruote funzionano come
quelle di direzione. I semirimorchi sono muniti di un solo treno di ruote in
quanto la loro parte anteriore poggia sulla piattaforma del veicolo trattore,
al quale è congiunta per mezzo di un dispositivo speciale.
Ai fini
della nota esplicativa che segue, il termine "rimorchi" comprende
pure il termine "semirimorchi".
Fra i
differenti tipi di rimorchi si possono citare:
1) I rimorchi a uso abitazione o per campeggio,
del tipo roulotte.
2) I rimorchi a caricamento automatico per usi
agricoli, muniti di dispositivi automatici di caricamento ed eventualmente
d'apparecchi per trinciare il foraggio, le foglie e i fusti del granoturco,
ecc.
Sono invece
esclusi i rimorchi a caricamento automatico, con equipaggiamento inamovibile da
taglio, adoperati per falciare, trinciare e trasportare l'erba, il granoturco,
ecc. (n. 8433).
3) I rimorchi per il trasporto di prodotti
diversi (foraggio, concime, ecc.) detti "autoscaricanti", costituiti
da una piattaforma mobile che permette lo scarico, e che possono essere
equipaggiati con dispositivi diversi (per tritare il concime, tagliuzzare il
foraggio, ecc.) i quali permettono di utilizzarli per spandere il concime, distribuire
il foraggio o le radici foraggere.
4) Gli altri rimorchi per il trasporto di
merci, quali:
a) I rimorchi-cisterna, anche dotati a titolo
accessorio di pompe.
b) I rimorchi per usi agricoli, lavori
pubblici, ecc., anche se a cassa ribaltabile.
c) I rimorchi frigoriferi ed i rimorchi
isotermici per il trasporto di derrate e merci deperibili.
d) I rimorchi di costruzione speciale per il
trasporto di mobili.
e) I rimorchi ad uno o a più piani per il
trasporto di animali, di automobili, cicli, ecc.
f) I rimorchi adatti al trasporto di alcune
merci, come, per esempio, le vetrerie (lastre, ecc.).
g) I rimorchi detti "rail-route", (intermodale) destinati principalmente a circolare su strada,
ma costruiti per essere trasportati su vagoni speciali muniti di rotaie guida.
h) I rimorchi che comportano rotaie per il trasporto
su strada di vagoni ferroviari.
i) I rimorchi a piattaforma abbassata e piani
inclinati di accesso per il trasporto di materiale pesante (carri da
combattimento, congegni di sollevamento e di sterro, trasformatori elettrici,
ecc.).
k) I carrelli a due o quattro ruote per il
trasporto di pezzi di legname per costruzioni, legno segato, ecc.
l) I carri a due ruote "triqueballe"
per il trasporto di legname in tronchi.
m) I piccoli rimorchi e semirimorchi per
velocipedi e motocicli.
5) Altri rimorchi, quali:
a) I rimorchi specialmente predisposti per il
trasporto di persone.
b) I carrozzoni per girovaghi diversi da quelli
della voce 9508.
c) I rimorchi predisposti per l'esposizione e
la presentazione di merci.
d) I rimorchi-biblioteca.
B) Veicoli condotti a mano o spinti coi piedi.
Si possono
citare come appartenenti a questo gruppo:
1) I carrelli di manutenzione di ogni tipo,
compresi quelli speciali per alcune industrie (industrie tessili, industrie
ceramiche, latterie, ecc.).
2) Le carriole, i carrelli a due ruote basse
per il trasporto di colli pesanti, i veicoli a cassone compresi quelli a
cassone ribaltabile.
3) I buffet ambulanti che non presentano il
carattere degli oggetti compresi nella voce 9403, dei tipi utilizzati nelle
stazioni ferroviarie.
4) I carri e carretti, per esempio, per
l'asportazione delle immondizie domestiche.
5) Le carrozzelle a mano
"pousse-pousse", vetture leggere per il trasporto di persone.
6) I piccoli carretti con cassa isotermica
destinati alla vendita dei gelati.
7) Le carrette a mano di ogni tipo per il
trasporto di merci; questi veicoli, di costruzione leggera, sono spesso montati
su ruote munite di pneumatici.
8) I traini-slitta, genere di traino guidato a
mano e destinato al trasporto del legname nei paesi di montagna.
9) I traini-slitta ("kicksled), azionati
mediante pressione diretta del piede sulla neve, destinati specialmente al
trasporto di persone nelle regioni subartiche.
Sono, invece, esclusi da questa voce:
a) gli apparecchi che facilitano il cammino,
conosciuti col nome di deambulatori, costituiti in generale da un telaio
tubolare di metallo munito di tre o quattro ruote (fra cui alcune piroettanti),
di impugnature e di freni a mano (n°
9021);
b) i piccoli contenitori su ruote (di vimini,
di lamiera, ecc.), sprovvisti di telaio (carrelli a paniere), in uso nei negozi
(regime della materia costitutiva).
C) Veicoli a trazione animale.
Sono,
segnatamente, da classificare in questo gruppo:
1) Le carrozze, i cupé, i calessi, le
carrozzelle, i calessini.
2) I carri funebri.
3) Le vetturette per corse ippiche (sulky).
4) Le vetture-canestro per bambini (tirate da
asini, capre o pony) usate nei giardini pubblici, piazze, ecc.
5) I carri per consegne a domicilio di ogni
tipo, i carri per trasporto di masserizie.
6) Le carrette di ogni genere, i carri a cassa
mobile.
7) I traini.
Veicoli
combinati con macchine, apparecchi o congegni di lavoro
Per quanto
riguarda la classificazione dei complessi, costituiti da un veicolo di questa
voce sul quale sono montati in modo stabile macchine, apparecchi o congegni, si
applica il criterio della caratteristica predominante. Rientrano, per
conseguenza, in questa voce i complessi della specie che traggono il loro
carattere essenziale dal veicolo medesimo. Ne sono, invece, esclusi, i complessi
il cui carattere essenziale è quello della macchina operatrice che essi
comportano.
Risulta da
quando precede che:
I. Sono generalmente da classificare in questa
voce i carrelli, carrette o rimorchi, anche muniti di botti o cisterne,
compresi quelli provvisti, a titolo accessorio, di pompe per il riempimento o
per la vuotatura di queste ultime.
II. Sono, per esempio, esclusi da questa voce e
rientrano, invece, nella voce afferente alle macchine o agli apparecchi di
lavoro:
a) Alcuni complessi consistenti in apparecchi
della voce 8424 montati su carrette o carrelli.
b) Le macchine, apparecchi e congegni montati
su un semplice telaio a ruote e in condizioni di essere rimorchiati, come per
esempio, dei gruppi motopompe e motocompressori (n. 8413 o 8414), delle gru e
delle scale mobili (n. 8426 o 8428).
c) Alcuni tipi di betoniere (n. 8474).
Parti
Questa voce
comprende anche le parti dei veicoli suddetti, purché queste parti rispondano
alle due condizioni seguenti:
1. Essere riconoscibili come destinate, esclusivamente
o principalmente, ai veicoli della specie.
2. Non essere escluse per effetto delle note
della sezione XVII (vedi anche le considerazioni generali e le note esplicative
corrispondenti).
Fra queste
parti, si possono citare:
1) I telai e loro parti (longheroni, traverse,
ecc.).
2) Gli assali.
3) Le carrozzerie e loro parti.
4) Le ruote e loro parti, di legno o di
metallo, comprese le ruote munite di pneumatici.
5) I sistemi di agganciamento.
6) I dispositivi per frenare e loro parti.
7) Le stanghe, timoni, bilancini e altri pezzi
di carreggio.
Va
ricordato, infine, che il materiale per sport invernali, quale slitte,
guidoslitte ("bobsleigh") ecc. sono da classificare nella voce 9506.
Note
esplicative svizzere
8716.9010 Per "greggi o digrossati", bisogna
intendere i pezzi non commessi che non hanno subìto lavorazioni eccedenti
quelle enumerate nella nota svizzera 1 a) della sezione XV. I pezzi e le parti
di ferro con lavorazioni più spinte e quelli di altri materiali, anche se
greggi o digrossati, non vanno classificati in questa sottovoce.
8716.9091 Sono da classificare in questa sottovoce
gli assali rigidi riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente
ai veicoli della voce 8716. Gli assali motori con differenziale che possono
servire tanto per certi veicoli a motore quanto per diversi tipi di rimorchi
per usi agricoli, entrano nella voce 8708.