Capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri,
loro parti e accessori

Considerazioni generali

Escluse alcune macchine mobili che rientrano nella sezione XVI (vedi al riguardo le note esplicative delle voci 8701, 8705 e 8716), questo capitolo comprende l'insieme dei veicoli terrestri. Vi rientrano dunque:

1)    I trattori (n. 8701).

2)    Gli autoveicoli per il trasporto di persone (n. 8702 e 8703), di merci (n. 8704) o per usi speciali (n. 8705).

3)    Gli autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto su brevi distanze di merci e i carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni (n. 8709).

4)    Gli autoveicoli blindati da combattimento (n. 8710).

5)    I motocicli e le motocarrozzette laterali "side-car"; i velocipedi e le carrozzelle e altri veicoli per invalidi con o senza motore (n. da 8711 a 8713).

6)    Le carrozzine, i passeggini e i veicoli simili per il trasporto dei bambini (n. 8715).

7)    I rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo e altri veicoli non automobili costituiti sia per essere rimorchiati da altri veicoli, sia per essere tirati o spinti a mano, sia per essere trascinati da animali (n. 8716).

Appartengono inoltre a questo capitolo, i veicoli a cuscino d'aria costruiti per spostarsi al di sopra della terra ferma o indifferentemente al di sopra della terra ferma e in certi specchi d'acqua (lagune, ecc.) (vedi la nota 5 di questa sezione).

I veicoli incompleti o non finiti sono da classificare come quelli completi o finiti purché ne presentino le caratteristiche essenziali (regola generale interpretativa 2 a). Si considerano segnatamente come tali:

A)    Una vettura automobile semplicemente sprovvista delle sue ruote o dei pneumatici e della sua batteria di accumulatori.

B)    Una vettura automobile senza il motore o il cui interno è ancora da ultimare.

C)    Un velocipede senza sella e senza pneumatici.

Questo capitolo comprende pure le parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli in esso compresi con riserva che non ne siano esclusi per effetto delle note della sezione XVII (vedi le considerazioni generali corrispondenti).

I veicoli automobili anfibi restano classificati in questo capitolo. Invece i veicoli aerei costruiti specialmente per poter essere utilizzati anche come veicoli terrestri sono considerati come veicoli aerei (n. 8802).

Sono anche esclusi da questo capitolo:

a)    I veicoli o parti di veicoli sezionati progettati per la dimostrazione, non suscettibili di altri usi (n. 9023).

b)    Le vetture e i veicoli a ruote per il divertimento dei bambini, nonché i velocipedi (diversi dalle biciclette) per ragazzi (n. 9503).

c)    Il materiale per sport invernali (su neve o su ghiaccio), come slitte, guidoslitte ("bobsleigh") ecc. (n. 9506).

d)    I veicoli specialmente costruiti per giostre o altre attrazioni da fiera (n. 9508).

Note esplicative svizzere

8702/8704,8706

La determinazione del peso unitario delle vetture automobili e del peso imponibile è retta dalle regole seguenti:

1.    Determinazione del peso unitario. Si considera come peso unitario il peso del veicolo in pronto assetto di marcia. Fanno parte del veicolo in pronto assetto di marcia tutte le parti e i pezzi necessari per poterlo mettere in circolazione: telaio completo con motore pure completo, tutti gli organi di trasmissione e di direzione, le ruote con le loro guarniture e i loro freni, gli organi di sospensione (ammortizzatori, ecc.), le marmitte o camere di scarico e i loro tubi, il serbatoio per il carburante, la carrozzeria completa con l'attrezzamento interno (compresi gli strapuntini o sederini, se previsti), il radiatore (se previsto), la calandra (griglia del radiatore), i paraurti, l'attrezzatura di bordo completa, l'apparato elettrico (batteria, motorino d'avviamento, dispositivi d'accensione, d'illuminazione, di segnalazione, compresi i tergicristalli elettrici o non elettrici), i parasole, gli specchi retrovisori, e i portanumero d'immatricolazione. Le ruote di scorta (peso effettivo delle stesse) e gli attrezzi vanno sempre reputati come non facenti parte del peso unitario. Fanno parte del peso unitario l'olio lubrificante e l'acqua che eventualmente si trovano nel veicolo. Per il carburante, per contro, si terrà solamente conto della quantità che, secondo l'usanza commerciale, viene immessa in fabbrica nei serbatoi per permettere il carico e lo scarico dei veicoli stessi con i propri mezzi di propulsione, vale a dire 5 litri al massimo.

Gli autoveicoli posti sotto controllo doganale senza talune parti o pezzi contribuenti al loro assetto di marcia, sono da sdoganare alla sottovoce nella quale essi sarebbero classificati se avessero tali parti o pezzi (cfr. la nota svizzera 1 del capitolo 87). Per le parti o i pezzi che mancano, si aggiungeranno i pesi medi seguenti:

Parti mancanti

Autovettura della voce 8703; veicoli utilitari sino a 1250 kg *)

Altre automobili

 

kg

kg

Batteria d'accumulatori

20

50

Motorino d'avviamento

20

20

Marmitta di scarico, anche con tubo

20

20

Dinamo d'illuminazione

15

20

Serbatoio del carburante

10

20

Ruote (corpo di ruota con pneumatico e disco abbellitore)

20 per ruota

50 per ruota

Pneumatici, anche con camera d'aria (v.a. cifra 2 qui appresso)

10 per capo

40 per capo

Ammortizzatori

9 per assortimento

---

Paraurti

Per vettura 20 sino a 1650 kg 50 superiori a 1650 kg

50

Carburanti, lubrificanti, acqua

---

---

* Peso con l'attrezzatura completa (senza ruota di scorta né utensileria).

Questo elenco non è limitativo. Se mancano altre parti o pezzi integranti l'assetto di marcia, si aggiungerà al peso reale del veicolo un peso complementare appropriato. I pezzi e gli accessori di provenienza svizzera montati all'estero o, trattandosi di pneumatici e di batterie, in un punto franco o in un deposito doganale svizzero, sono equiparati, per la determinazione del peso unitario, ai pezzi e accessori esteri. In caso dubbio circa l'applicazione di un supplemento di peso, si sottoporrà la pratica per decisione.

2.    Determinazione del peso imponibile. Per il computo del dazio da riscuotere, riservate le eccezioni menzionate qui di seguito, fa stato il peso reale del veicolo. Gli eventuali utensili seguono il regime loro proprio. Le ruote di scorta importate contemporaneamente al veicolo e che costituiscono un elemento del normale equipaggiamento dello stesso fanno invece parte del peso dell'automobile soggetto a dazio. Se l'automobile presenta ruote, corpi di ruote, cerchioni, pneumatici, batterie, ecc., di fabbricazione svizzera e reimportati sulla scorta di una carta di passo d'uscita valevole, il peso di tali pezzi, che dev'essere indicato nella dichiarazione doganale, può essere dedotto dal peso imponibile. L'importatore può d'altro canto, prima dello sdoganamento, montare su automobili presentate senza copertoni, dei pneumatici non sdoganati o già daziati secondo la voce 4011. In tal caso, si includerà il peso di detti pneumatici nel peso del veicolo, e precisamente tanto per la determinazione del peso unitario quanto per il computo del peso imponibile. Quest'agevolezza è vincolata alla condizione che i pneumatici siano nuovi e di un tipo corrispondente all'attrezzatura normale del veicolo. Ove si accerti che degli importatori cercano, montando su automobili pneumatici svizzeri o stranieri particolarmente leggeri o di un tipo non appropriato, di diminuire abusivamente il peso unitario dei veicoli, si determinerà il peso unitario secondo le prescrizioni della cifra 1 che precede.

Le disposizioni che precedono sono pure applicabili ai telai per automobili delle voci 8702 a 8704 e 8706.

8701.            Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

Sono da considerare trattori, ai sensi di questa voce, i veicoli motori a ruote o a cingoli, costruiti essenzialmente per tirare o spingere altri congegni, veicoli o carichi. Essi possono, però comportare una piattaforma accessoria o un dispositivo analogo, che consentano il trasporto, in correlazione con il loro uso principale, di utensili, di sementi, di concimi, ecc., o anche di attrezzature accessorie per ricevere organi di lavoro.

Non sono, invece, da considerare come trattori, ai sensi della voce 8701, le infrastrutture motrici specialmente predisposte, costruite o rinforzate per costituire una parte integrante di un congegno, di un apparecchio o di una macchina, destinati a compiere un lavoro, come sollevare, scavare, livellare, ecc., anche se, per eseguire i detti lavori, l'infrastruttura utilizza la trazione o la spinta.

Esclusi i carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni della voce 8709, questa voce comprende i trattori di ogni tipo e per qualsiasi uso (trattori agricoli, trattori forestali, trattori stradali, trattori per lavori pubblici, trattori-vericello, ecc.), qualunque sia la forma di energia che li aziona (motore a pistoni con accensione a scintilla o per compressione, elettrico, ecc.). Questa voce comprende anche i trattori che possono circolare contemporaneamente su rotaia e su strada, ma non quelli costruiti esclusivamente per circolare su rotaia, che seguono il regime dei locotrattori.

I veicoli compresi in questa voce sono provvisti in generale di carrozzeria o possono essere provvisti di una cabina di guida o di sedili per i serventi. Possono, d'altra parte, essere dotati di un cofano per utensili, di un dispositivo che permette di alzare o di abbassare gli attrezzi di lavoro, di un dispositivo di traino per rimorchi o semirimorchi (segnatamente su trattori e congegni simili) o da una presa di forza, che permette di trasmettere la forza del motore a differenti macchine (trebbiatrici, seghe circolari, ecc.).

Il telaio dei trattori è montato sia su ruote, sia su cingoli, sia su ruote e cingoli; in quest'ultimo caso, soltanto l'asse anteriore di direzione è munito di ruote.

Rientrano pure in questa voce i motocoltivatori, che sono dei veri trattori agricoli di piccole dimensioni, comportanti un solo asse motore ad una o due ruote e destinati, come i trattori propriamente detti, a utilizzare utensili o macchine intercambiabili, che essi possono azionare, all'occorrenza, per mezzo di una presa di forza d'uso generale. Sono generalmente sprovvisti di sedili e sono, perciò, guidati a mano per mezzo di due impugnature a stanga. Alcuni tipi, tuttavia, possono essere muniti di un treno posteriore a una o due ruote, comportante un sedile per il conduttore.

Congegni di struttura simile sono utilizzati nell'industria.

Questa voce comprende anche i trattori provvisti di argani o di verricelli (denominati trattori-verricello) che permettono, per esempio, sia il sollevamento di veicoli affondati nel fango, sia l'abbattimento o lo scarico di alberi, o, ancora, il traino a distanza di congegni agricoli.

Questa voce comprende ugualmente i trattori a telaio sopraelevato utilizzati, per esempio, nei vigneti e nei vivai.

Sono, invece, esclusi da questa voce, i carri di soccorso stradale dotati di gru, argani, verricelli (n. 8705).

Trattori combinati con altri congegni

Va rilevato che le macchine agricole destinate a essere utilizzate con un trattore o con un motocoltivatore, a titolo di attrezzatura intercambiabile, trainata o portata (aratro, erpice, zappa, ecc.), seguono il regime loro proprio, anche se sono presentate montate sul trattore; in questo caso, soltanto il trattore è da classificare in questa voce.

I trattori e gli organi di lavoro industriali sono anche classificati separatamente, quando si tratta di trattori costruiti essenzialmente per tirare o spingere altri congegni, veicoli o carichi, ma attrezzati, come i trattori agricoli, con semplici dispositivi che permettono di manovrare (alzare, abbassare, ecc.) gli organi di lavoro. In questo caso, gli organi di lavoro intercambiabili seguono il regime loro proprio, anche se sono presentati con il trattore, siano essi montati o non su questo, mentre i trattori con il loro dispositivo, che permette di manovrare gli organi di lavoro, sono classificati in questa voce.

Per quanto riguarda gli autocarri articolati a semirimorchio, nonché i trattori a semirimorchio e i trattori di grandi prestazioni ai quali sono attaccati, nello stesso modo che ai trattori a semirimorchio, congegni di lavoro del capitolo 84, l'elemento trattore deve essere classificato in questa voce e il semirimorchio o i congegni di lavoro nella voce loro propria.

Rimangono, invece, escluse da questa voce, le infrastrutture destinate a servire da parte motrice ai congegni, apparecchi e macchine previsti, per esempio, nelle voci 8425, 8426, 8429, 8430, 8432, nei quali la detta infrastruttura motrice, i dispositivi di comando, gli organi di lavoro nonché i loro dispositivi di manovra sono specialmente costruiti gli uni per gli altri, in modo da formare un insieme meccanico omogeneo. Tal'è il caso segnatamente delle spalatrici-caricatrici, degli apripista (bulldozer), dei motoaratri.

In generale, la struttura e la costruzione d'assieme (forma, telaio, dispositivo che assicura lo spostamento, ecc.) permettono di distinguere le infrastrutture motrici che costituiscono una parte integrante di un congegno, di un apparecchio o di una macchina destinati a compiere un lavoro di manutenzione, di sterro, ecc., dai trattori di questa voce. Tuttavia, quando si tratta di una infrastruttura tipo trattore, devono essere prese in considerazione le differenti caratteristiche tecniche, riguardanti essenzialmente la struttura dell'assieme e l'attrezzatura specialmente costruita per eseguire lavori diversi dalla trazione o dalla spinta. E' per tale motivo che le infrastrutture motrici escluse da questa voce comportano elementi robusti (quali blocchi, lastre, o travi di sostegno, telai di sollevamento, sede per ponti girevoli ecc.) che fanno parte dell'ossatura telaio-carrozzeria o che vi sono fissati generalmente mediante saldatura; tali elementi sono destinati a ricevere i dispositivi di manovra necessari agli organi di lavoro. Inoltre, tali infrastrutture possono comportare più elementi tipici di cui appresso: dispositivi ad alto rendimento, a sistema idraulico incorporato, per la manovra di organi di lavoro; cambi di velocità speciali (per esempio, quelli la cui velocità più elevata di marcia indietro è uguale o superiore alla velocità più elevata della marcia avanti); innesto idraulico e convertitore di coppia; contrappesi per equilibrare i congegni di lavoro; cingoli più lunghi per aumentare la stabilità; intelaiatura speciale attrezzata di un motore nella parte posteriore; ecc.

8701.10        Vedi la nota esplicativa della voce 8701, sesto e settimo paragrafo.

8701.30        Rientrano ugualmente in questa voce i trattori misti (a cingoli e a ruote).

Note esplicative svizzere

8701.            Classificazione di trattori a sella, telai combinati per trattori a sella e trattori per trasporti pesanti, delle voci 8701 e 8704.

 

Voce di tariffa

-   trattori a sella e trattori per trasporti pesanti dalle caratteristiche tipiche (per es. trattori a sella con congegno d'accoppiamento montato)

8701

-   altri (per es. telai cabinati per trattori a sella):

 

--   di peso unitario eccedente 1600 kg, sempre ché importati con prova dell'origine nell'ambito di un accordo di libero scambio:

 

---    dichiarati come destinati ad essere impiegati come trattori

8701

---    dichiarati come non destinati ad essere impiegati come trattori

8704

--   altri

 

---    di peso unitario non eccedente 1600 kg (non beneficianti del trattamento preferenziale):

 

----   importati con atto d'impegno (mod. 44.26

8701

----   importati senza atto d'impegno

8704

---    di peso unitario eccedente 1600 kg

8701

 

La dichiarazione d'impegno (mod. 44.26) deve essere intestata al nome dell'importatore o, se all'atto dello sdoganamento è noto il destinatario definitivo, al nome di quest'ultimo. La dichiarazione va esaminata dall'ufficio doganale e inoltrata con la cedola B della dichiarazione d'importazione. L'importatore impegnandosi risponde nei confronti dell'Amministrazione delle dogane per l'eventuale differenza di dazio, sino a quando il detentore non avrà inviato alla Sezione per le questioni di tariffa una dichiarazione d'impegno definitiva (mod. 44.26), debitamente firmata, secondo la quale il veicolo è unicamente destinato alla trazione. Il detentore s'impegna inoltre, qualora il veicolo fosse trasformato in autocarro, a informare spontaneamente la Direzione generale delle dogane e a pagare la differenza di dazio. S'impegna pure, in caso di cambiamento di proprietà del veicolo, a esigere la stessa dichiarazione dal nuovo detentore e a inviarla alla Direzione generale delle dogane. A ogni cambiamento di proprietà il venditore deve consegnare al compratore una copia della dichiarazione d'impegno da lui contratta. L'atto d'impegno del detentore scade dopo 5 anni.

I trattori per rimorchi (trattori a sella) sono veicoli a motore privi di ponte o cassone di carico. Sono composti da un telaio d'autocarro, a due o a tre assi, sul quale è fissato un congegno d'accoppiamento, sul quale viene a poggiare, rispettivamente al quale si attacca un rimorchio o il congegno di lavoro.

I trattori per trasporti pesanti presentano le caratteristiche strutturali di telai per autocarri o di autocarri (telai semoventi a 2 o 3 assi, cabina del conducente, distanza interassiale relativamente corta, ponti o cassoni corti per caricare contrappesi o zavorra, peso a vuoto elevato).

8701.9010     Questa voce comprende esclusivamente i trattori che a seconda della loro costruzione e delle loro caratteristiche vengono impiegati unicamente o principalmente nell'agricoltura. I trattori utilizzati esclusivamente o principalmente nella selvicoltura, nella manutenzione di giardini, di parchi, di campi da golf oppure per servizi municipali sono esclusi da questa voce.

8702.            Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l'autista

Questa voce comprende tutti gli autoveicoli costruiti per trasportare almeno dieci persone, compreso l'autista (vedi la nota 3 di questo capitolo).

Fra i veicoli rientranti in questa voce si possono citare gli autobus, i torpedoni, le corriere filobus (veicoli che traggono da una linea aerea di distribuzione la corrente elettrica necessaria al loro funzionamento), compresi i girobus, il cui principio di funzionamento è basato sull'accumulazione di energia cinetica in un volano lanciato a grande velocità, e che la restituisce, poi, a un generatore elettrico, il quale alimenta il motore di trazione.

Sono pure comprese in questa voce le autocorriere trasformate in autoveicoli scorrenti su rotaie per semplice sostituzione delle ruote e bloccaggio della direzione, il motore rimanendo sempre lo stesso.

8703.            Autoveicoli da turismo e altri veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa

Esclusi gli autoveicoli per il trasporto di persone previsti nella voce 8702, questa voce comprende gli autoveicoli di ogni tipo, compresi quelli anfibi per il trasporto di persone qualunque sia il motore che li azioni (motore a pistoni con accensione a scintilla o per compressione, elettrico, turbina a gas, ecc.).

Essa comprende altresì i veicoli leggeri a tre ruote di costruzione più semplice, quali segnatamente:

-      quelli che utilizzano motori e ruote di motocicli, ecc. che, per la loro struttura meccanica, presentano le caratteristiche delle automobili propriamente dette: presenza di un sistema di guida del tipo automobile o, contemporaneamente, di una retromarcia e di un differenziale;

-      quelli montati su un telaio a forma di T di cui le due ruote posteriori sono mosse da motori elettrici separati, alimentati da batterie. Questi veicoli sono generalmente comandati da una loro centrale unica che permette, da una parte, l'avviamento e l'accelerazione o il rallentamento, l'arresto e la retromarcia e, d'altra parte, la svolta a destra o a sinistra mediante una differenziazione di coppia alle ruote motrici o mediante comando sulla ruota anteriore.

I veicoli compresi in questa voce possono essere montati su ruote o su cingoli (autocingoli).

Appartengono segnatamente a questa voce:

1)    Gli autoveicoli da turismo, da piazza e da sport (auto da corsa).

2)    I veicoli da trasporto speciali, quali autoambulanze, autovetture-cellulare, autovetture funebri.

3)    I mini-autobus da campeggio (motorhome, caravane automotrici, ecc.), veicoli per il trasporto di persone specialmente equipaggiati come alloggi (letti, cucina, servizi igienici, ecc.).

4)    I veicoli specialmente costruiti per spostarsi sulla neve (per esempio: i veicoli detti "snowmobile”).

5)    I veicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili.

6)    I veicoli a quattro ruote, con telaio tubolare, muniti d'un sistema di direzione del tipo automobile, che si fonda, per esempio, sul principio Ackermann.

Per "break" ai sensi di questa voce si intendono i veicoli non aventi più di nove posti a sedere, compreso l'autista, che possono essere utilizzati sia per il trasporto di persone che di merci, senza modifiche di strutture dell'interno.

La classificazione di alcuni autoveicoli in questa voce è determinata da certe caratteristiche indicanti che sono specialmente concepiti per il trasporto di persone e non di merci
(n. 8704). Tali caratteristiche sono particolarmente utili onde poter determinare la classificazione di autoveicoli il cui peso a pieno carico è di solito inferiore alle 5 tonnellate provvisti di un solo spazio interno chiuso comprendente una parte riservata all'autista e ai passeggeri ed un'altra parte da utilizzare per il trasporto di persone e di merci. In questa categoria di autoveicoli sono compresi quelli denominati generalmente "veicoli polivalenti” (p. es. veicoli del tipo furgoncino, veicoli per il tempo libero e certi veicoli del tipo "pick-up”). Gli elementi elencati qui appresso sono connessi alle caratteristiche di costruzione possedute in generale da veicoli della specie appartenenti a questa voce:

a)        presenza di sedili permanenti con dispositivo di sicurezza (p. es. cinture di sicurezza o punti di attacco e accessori destinati ad istallarli) per ogni persona o di punti di attacco permanenti e accessori destinati ad istallare dei sedili e dei dispositivi di sicurezza nella parte posteriore situata dietro l'autista e i passeggeri. Questi sedili possono essere fissi o ribaltabili oppure essere tolti dai punti d'attacco;

b)        presenza di finestre sulla parte posteriore delle pareti laterali;

c)        presenza di una o più porte scorrevoli, girevoli o rialzabili, con finestre, sulle pareti laterali o sulla parte posteriore;

d)        assenza di una parete o griglia di separazione permanente fra l'abitacolo e la parte posteriore che può essere utilizzata per il trasporto di persone o di merci;

e)        presenza in tutto l'interno del veicolo di elementi di comodità, di elementi di finitura interiore e di accessori analoghi presenti anche negli abitacoli delle vetture da turismo (p. es. moquette, ventilazione, illuminazione interna, posacenere).

I veicoli costruiti specialmente per le fiere e parchi di divertimento, segnatamente gli auto-scooter, sono da classificare nella voce 9508.

8704.            Autoveicoli per il trasporto di merci

Questa voce comprende segnatamente:

Gli ordinari autocarri, i furgoni e camionette (a piattaforma, coperti, chiusi, ecc.), le vetture di distribuzione e consegna a domicilio, di ogni tipo, gli autofurgoni per traslochi, gli autocarri per scarico automatico (cassoni ribaltabili, ecc.), le autobotti anche attrezzate di pompe, gli autocarri frigoriferi e quelli isotermici, camion a piani sovrapposti per il trasporto di damigiane per acidi, bombole di gas butano, ecc., i camion a piattaforma abbassata ed a piani inclinati di accesso per il trasporto di materiale pesante (carri armati, congegni di sollevamento o di sterro, trasformatori elettrici, ecc.), gli autocarri particolarmente costruiti per il trasporto del calcestruzzo fresco, esclusi gli autocarri-betoniere della voce 8705, ecc., i camion per l'asporto delle immondizie domestiche, anche con dispositivi di carico, di compressione, di inumidimento, ecc.

La classificazione di alcuni autoveicoli in questa voce è determinata da certe caratteristiche indicanti che sono concepiti per il trasporto di merci e non di persone
(n. 8703). Tali caratteristiche sono particolarmente utili onde poter determinare la classificazione di autoveicoli il cui peso a pieno carico è di solito inferiore alle 5 tonnellate provvisti sia di una parte posteriore separata chiusa, sia di una piattaforma posteriore aperta,utilizzati in generale per il trasporto di merci. Tali veicoli possono essere muniti di sedili sulla parte posteriore del tipo "panchina” senza cintura di sicurezza, né punti di attacco o di sistemazione per i passeggeri ribaltabili ai lati onde poter pienamente utilizzare la piattaforma per il trasporto di merci. In questa categoria di autoveicoli sono compresi in special modo quelli denominati generalmente "veicoli polivalenti” (p. es. veicoli del tipo furgoncino, veicoli del tipo "pick-up e certi veicoli per il tempo libero”). Gli elementi elencati qui appresso sono connessi alle caratteristiche di costruzione possedute in generale da veicoli della specie appartenenti a questa voce:

a)    presenza di sedili del tipo "panchina” senza dispositivo di sicurezza (p. es. cinture di sicurezza o punti di attacco e accessori destinati ad istallarli), né di sistemazione per i passeggeri nella parte posteriore, dietro la parte riservata al conducente ed ai passeggeri. Questi sedili possono in generale essere ribaltati onde poter pienamente utilizzare il piano posteriore per il trasporto di merci (veicoli del tipo furgoncino) oppure la piattaforma separata (veicoli del tipo pick-up);

b)    presenza di una cabina separata per il conducente ed i passeggeri nonché di una piattaforma aperta separata munita di sponde laterali fisse e di un piano ribaltabile (veicoli del tipo pick-up);

c)    senza finestra sulla parte posteriore delle pareti laterali; con una o più porte scorrevoli, girevoli o rialzabili e senza finestre, sulle pareti laterali o sulla parte posteriore onde permettere il carico e lo scarico di merci (veicoli del tipo furgoncino);

d)    con una parete o griglia di separazione permanente fra l'abitacolo e la parte posteriore;

e)    senza elementi di comodità, di elementi di finitura interiore e di accessori sulla piattaforma di carico analoghi presenti anche negli abitacoli delle vetture da turismo (p. es. moquette, ventilazione, illuminazione interna, posacenere).

Appartengono pure a questa voce:

1)    Gli autocarri detti "dumpers" che sono veicoli di costruzione robusta con cassone ribaltabile o col fondo apribile, costruiti per il trasporto di sterro o di materiali diversi. Tali congegni, con telaio rigido o articolato, attrezzati generalmente con un treno di ruote del tipo agrario, possono circolare su terreni mobili. Questo gruppo comprende sia i veicoli pesanti che quelli leggeri; questi ultimi presentano talvolta, la particolarità di essere equipaggiati con sedile girevole, con sedili doppi opposti o con doppio volante di direzione che permette la guida di fronte al cassone per meglio regolare lo scarico.

2)    I camion-spola o "shuttle-car". usati nelle gallerie delle miniere per il trasporto dei carboni o minerali con movimento a spola tra le perforatrici, e i trasportatori a nastro. Si tratta di veicoli pesanti a telai abbassati montati su pneumatici, mossi da motori elettrici o a pistone con accensione a scintilla o per compressione e che assicurano automaticamente il proprio scarico per distensione del loro piano mobile.

3)    Gli autoveicoli che eseguono automaticamente il proprio carico per mezzo di verricelli, dispositivi di stivaggio, ecc., e che sono costruiti essenzialmente per il trasporto.

4)    Gli autocarri costruiti specialmente per poter circolare e su rotaia e su strada. Questi veicoli, le cui ruote pneumatiche scorrono sulla rotaia, sono attrezzati, inoltre, davanti e dietro, di un elemento (diplory-guide), avente la funzione di un carrello girevole a due o più assi (bogie); un martinetto idraulico a vite solleva questo elemento allo scopo di permettere agli autocarri di circolare su strada.

I telai di autoveicoli, muniti del loro motore, comportanti una cabina, sono pure da classificare in questa voce.

Sono, inoltre, esclusi da questa voce:

a)    I carrelli elevatori detti "cavalier" utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, ecc. per la movimentazione di carichi lunghi o di contenitori (n. 8426).

b)    I caricatori-trasportatori utilizzati nelle miniere (n. 8429).

c)    Le motociclette, le motorette (scooter) ed altri velocipedi a motore, attrezzati o carrozzati per il trasporto di merci, quali motocicli di consegna a domicilio, furgoncini su tricicli, ecc. (n. 8711).

8704.10        Gli autocarri a cassone ribaltabile detti "dumper" di questa sottovoce si distinguono generalmente dagli altri veicoli destinati al trasporto delle merci (in particolare, gli autocarri a benna) perché presentano le caratteristiche seguenti:

-      un cassone di lamiera di acciaio di particolare robustezza la cui parete anteriore è prolungata al di sopra della cabina del conducente al fine di assicurarne la protezione e il cui fondo si eleva interamente o parzialmente verso la parte posteriore;

-      in certi casi una mezza cabina per il conducente;

-      assenza di sospensione per gli assali;

-      un dispositivo di frenaggio rinforzato;

-      una velocità massima e un raggio d'azione limitati;

-      coperture (pneumatici) speciali per suoli mobili;

-      il rapporto peso a vuoto/carico utile non è superiore a 1:1,6 in ragione della robustezza del veicolo;

-      un cassone eventualmente scaldato dai gas di scappamento, al fine di evitare l'adesione o il gelo dei materiali.

Occorre tuttavia notare che taluni autocarri della specie sono costruiti specialmente per essere utilizzati nelle miniere o nelle gallerie, quali, per esempio, quelli aventi un cassone a fondo apribile. Essi presentano alcune delle caratteristiche enumerate nel paragrafo precedente, ma sono privi di cabine e il cassone non è prolungato da una specie di tetto protettivo.

8704.21/23,31/32

Il peso a pieno carico è il peso totale mobile a pieno carico specificato dal costruttore. Questo peso comprende: il peso del veicolo, il peso del pieno carico previsto, il peso dell'autista e un pieno di carburante.

8705.            Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio, carro-attrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri- officina, autovetture radiologiche)

Questa voce comprende un insieme di veicoli automobili, specialmente costruiti o trasformati, equipaggiati di dispositivi o apparecchiature diverse che li rendono adatti ad eseguire alcune funzioni, distinte dal trasporto propriamente detto. Si tratta, dunque, di veicoli non essenzialmente costruiti per il trasporto di persone o di merci.

Si possono citare come classificabili in questa voce:

1)    I carro-attrezzi, costituiti da un telaio di autocarro o di camionetta, con o senza cassa, attrezzati con congegni di sollevamento quali gru, argani, paranchi, verricelli, ecc., costruiti per sollevare e rimorchiare le vetture rimaste in panne.

2)    Le autopompe nelle quali la pompa è generalmente azionata dal motore dell'automezzo, quali, per esempio, le autopompe antincendio.

3)    Le scale automobili e gli autoveicoli con piattaforma ad elevazione per la manutenzione delle linee elettriche, illuminazione pubblica, ecc., nonché i carri a piattaforma e bracci articolati (travelling) per riprese cinematografiche e televisive.

4)    Gli autoveicoli utilizzati per la pulizia delle strade, piazze pubbliche, scoli, piste di aerodromi, ecc., quali spazzatrici, annaffiatrici, annaffiatrici-spazzatrici, ed autoveicoli per l'aspirazione del fango.

5)    Gli spazzaneve automobili con attrezzatura inamovibile. Si tratta di autoveicoli costruiti esclusivamente per questo uso, attrezzati generalmente di turbine, pale girevoli, ecc., azionati sia dal motore dei veicolo, sia da un motore distinto.

Va notato che le attrezzature amovibili sono sempre da classificare nella voce 8430, anche se sono presentate montate sull'automezzo.

6)    Gli autoveicoli spanditori, anche riscaldanti, di ogni tipo e per tutti gli usi (anche agricoli), muniti di dispositivi per lo spandimento di catrame, ghiaia (inghiaiatrici), ecc.

7)    Le gru-automobili, non destinate al trasporto delle merci, composte di un telaio di autoveicolo con cabina sul quale una gru rotabile è montata stabilmente. Sono tuttavia esclusi gli autoveicoli della voce 8704 che eseguono automaticamente il proprio carico.

8)    I derrick automobili costituiti da un autocarro sul quale è montato un castelletto metallico verticale dotato di verricelli e altri meccanismi necessari al sondaggio od alla perforazione.

9)    Gli autoveicoli per sollevare e stivare, diversi dagli autocarrelli di movimentazione per stiva della voce 8427, costituiti da un bidente o da un piatto di carico elevatore, mosso generalmente dal motore del veicolo, che scorre lungo un montante verticale. Gli autoveicoli attrezzati con verricelli, dispositivi stivatori, ecc. rientrano, invece, per il loro caricamento, nella voce 8704, in quanto essi sono essenzialmente costruiti per il trasporto di merci e non per la loro movimentazione.

10)  Gli autocarri-betoniere, costituiti da un telaio automotore con cabina sul quale è montata stabilmente una betoniera, capaci di garantire contemporaneamente la preparazione e il trasporto del calcestruzzo.

11)  I gruppi elettrogeni automobili, composti di un autoveicolo sul quale è montato un generatore elettrico azionato dal motore del veicolo o da un motore distinto.

12)  Le autovetture radiologiche comportanti sala d'esame, laboratorio di sviluppo ed apparecchiatura completa di radiologia.

13)  Le autovetture per chirurgia, comprese quelle odontoiatriche, comportanti sala di operazioni, attrezzature per anestesia ed altre apparecchiature chirurgiche.

14)  Gli autoveicoli proiettori, che comprendono un proiettore luminoso montato su un veicolo e il cui funzionamento è generalmente assicurato da un generatore elettrico azionato dal motore dell'automezzo.

15)  Gli autoveicoli per radioinformazioni.

16)  Gli autoveicoli telegrafici, radiotelegrafici, radiotelefonici, trasmittenti e riceventi; gli autoveicoli-radar.

17)  Gli autoveicoli attrezzati di calcolatrici che determinano automaticamente sugli ippodromi i rapporti e la quota delle scommesse.

18)  Gli autoveicoli-laboratorio per esempio per il controllo del lavoro delle macchine agricole.

19)  I camion dotati di apparecchi registratori che permettono di determinare la potenza di trazione degli autoveicoli che li rimorchiano.

20)  I camion-panetteria, con la loro attrezzatura completa (madia, forno, ecc.), gli autoveicoli-cucina.

21)  I camion-officina, attrezzati con macchina e utensili diversi, dispositivi di saldatura, ecc.

22)  Gli autoveicoli-banche, le vetture-biblioteca e le autovetture predisposte per la esposizione e la presentazione delle merci.

Sono pure esclusi da questa voce:

a)    I rulli compressori semoventi (n. 8429);

b)    I rulli per rendere compatti i terreni agricoli azionati da un motore (n. 8432).

c)    I piccoli apparecchi mobili con motore ausiliario, condotti da un pedone, quali le spazzatrici per parchi, giardini pubblici, ecc., gli apparecchi adoperati per tracciare le strisce sulle strade (n. 8479).

d)    I mini-autobus da campeggio (n. 8703).

Telai di autoveicoli o autocarri combinati con congegni di lavori

Giova rilevare che, per rientrare in questa voce un veicolo che comporta apparecchi di sollevamento o di movimentazione, congegni di sterro, di escavazione o di perforazione, ecc. deve consistere in un vero telaio di autoveicolo o autocarro che riunisce in se stesso, almeno, gli organi meccanici seguenti: motore di propulsione, scatola e dispositivi di cambio di velocità, organi di direzione e di frenaggio.

Sono, invece, da classificare, per esempio, nelle voci 8426, 8429 e 8430, gli apparecchi o congegni semplicemente semoventi (gru, escavatori, ecc.) nei quali uno o più dei meccanismi di propulsione o di comando sopra indicati si trovano riuniti nella cabina della macchina operatrice montata su un telaio a ruote od a cingoli, anche se il complesso è atto a circolare su strada con i propri mezzi.

Sono anche esclusi da questa voce le macchine semoventi a ruote nelle quali telaio e macchina operatrice sono specialmente costruiti l'uno per l'altra, in maniera da formare un insieme meccanico omogeneo (per esempio, alcune livellatrici semoventi dette motorgrader). In simile caso, la macchina operatrice non è semplicemente montata su un telaio di autoveicolo, ma entra a far parte integrante di un telaio inutilizzabile per altri fini e che può comportare i meccanismi automobili essenziali indicati in precedenza.

Va ricordato che gli spazzaneve automobili con attrezzatura inamovibile sono sempre da classificare in questa voce.

8705.10        Vedi la nota esplicativa della voce 8705, punto 7).

Note esplicative svizzere

8705.            Vengono classificati qui i veicoli speciali la cui costruzione differisce alquanto da quella di un telaio normale di autocarro (telaio del tipo autocarro), purché:

-      il telaio (con posto di condotta aperto o chiuso) possegga un motore di propulsione proprio, una scatola del cambio di velocità con rispettiva leva, nonché dispositivi di frenaggio e di direzione, e

-      il congegno di lavoro abbia una speciale cabina della macchina con organi di manovra propri.

8706.            Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

Questa voce comprende il complesso dell'apparato motore, degli organi di trasmissione e di direzione, degli assi (con o senza ruote), montati su telaio o sulla ossatura non carrozzata dei telai-carrozzerie (struttura monoscocca) degli autoveicoli delle voci dal 8701 al 8705. Si tratta, infatti, di autoveicoli o di trattori stradali non attrezzati né di cassa, né di cabina.

La presenza del cofano del motore, del parabrezza, dei parafanghi, delle predelle, del cruscotto, anche attrezzato degli strumenti, non modifica, tuttavia, la classificazione di detti telai in questa voce, nella quale questi sono, peraltro, compresi, anche se muniti di pneumatici, dispositivi di carburazione, accumulatori e altri dispositivi elettrici. Tuttavia, se l'aggiunta di questi elementi ha per effetto di formare un trattore o un veicolo completo o virtualmente completo, tali complessi sono da escludere da questa voce.

Ne sono anche esclusi:

a)    I telai muniti del loro motore, che comportano la loro cabina di guida, anche incompleta (per esempio, senza sedile) (n. da 8702 a 8704) (vedi la nota 3 di questo capitolo).

b)    I telai, anche dotati di organi meccanici, ma senza motore (n. 8708).

Note esplicative svizzere

8706.            Per ciò che concerne la classificazione dei telai per trattori a sella e trattori per trasporti pesanti, vedi note esplicative svizzere della voce 8701, le cui disposizioni vanno applicate per analogia.

8707.            Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

In questa voce rientrano le carrozzerie, comprese le cabine degli autoveicoli delle voci dal 8701 al 8705.

Le carrozzerie o casse costituiscono la parte che viene montata sul telaio. Nei veicoli senza telaio, esse sostengono tuttavia l'apparato motore e gli assi; ciò si verifica per le casse autoportanti e per i complessi monoblocchi (pure chiamati carrozzerie monoscocche o telai-carrozzerie) nei quali gli elementi della ossatura del telaio fanno parte integrante della carrozzeria.

Esiste una grande varietà di carrozzerie le quali sono particolari ai diversi tipi di autoveicoli a cui sono destinate (autovetture per il trasporto di persone, camion, autoveicoli speciali, ecc.). Vengono costruite segnatamente in acciaio, leghe leggere, legno, materie plastiche.

Esse, per esempio, possono essere completamente dotate di tutte le diverse guarniture ed accessori, quali cruscotto, sedile o cuscini, tappeti da piedi, cofani, portabagagli, accessori elettrici.

Sono ugualmente da classificare in questa voce le carrozzerie incomplete, cioè quelle alle quali mancano alcuni elementi (per esempio: parabrezza, portiere) o la cui guarnitura interna od esterna e la verniciatura non sono completamente finite.

Sono anche comprese in questa voce le cabine di guida separate dalle casse (per esempio, per camion) e quelle adattabili ai trattori.

Note esplicative svizzere

8707.9010     Sono classificate qui le benne (di sostituzione o in soprannumero) per ribaltatori automobili (dumper) e veicoli simili della voce 8704. Trattasi di benne ribaltabili o di benne amovibili, aperte, fatte di lamiera spessa di ferro, imbutita o saldata, dalle pareti rigide su tutti i lati, per il trasporto di terra, ghiaia, sterro, ecc.

Questa sottovoce comprende inoltre le benne amovibili per autocarri provvisti di particolari congegni di sollevamento e di abbassamento, sempre ché siano di lamiera spessa di ferro, le loro pareti frontali siano rigide, quelle laterali non ribaltabili e siano totalmente a cielo aperto. Sono tuttavia tollerati elementi mobili di scarico nella parete posteriore (chiusino o porta).

Le benne di materia o di natura diversa (per esempio con sponde ribaltabili, parzialmente o totalmente chiuse, ecc.), nonché i ponti di carico di costruzione diversa sono assegnati alla sottovoce 8707.9090.

8708.            Parti e accessori di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

Questa voce comprende l'insieme delle parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, purché queste parti e accessori corrispondino alle due condizioni seguenti:

1.    Essere riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli della specie.

2.    Non essere esclusi per effetto delle note della sezione XVII (vedi le considerazioni generali di questa sezione).

Fra dette parti e accessori, si possono citare:

A)    I telai di autoveicoli riuniti (con o senza ruote, ma senza motore), e i loro elementi costitutivi: longheroni, traverse di rinforzo, attacchi per molle, sostegni di carrozzeria, di motore, di predellini, di batteria, di serbatoio per carburante, ecc.

B)    Le parti di carrozzeria e l'attrezzatura di queste, cioè: gli elementi della cassa: pavimenti, fiancate, pannelli anteriori e posteriori, cofani, ecc.: le portiere e loro elementi, i cofani del motore, i vetri incorniciati, i vetri provvisti oltre che di resistenze scaldanti di dispositivi di collegamento elettrici, le incorniciature per cristalli, i predellini, ali, parafanghi, ecc.; i cruscotti, le calandre per radiatori, i portatarga d'immatricolazione, i paraurti, le barrette o zoccoli per paraurti, i supporti degli organi di guida, i portabagagli esterni, i parasole, gli apparecchi non elettrici di riscaldamento e di sbrinamento, che utilizzano il calore prodotto dal motore del veicolo, le cinture di sicurezza, destinate ad essere montate all'interno dei veicoli per la protezione delle persone, i tappeti di materia diversa da quelle tessili o della gomma vulcanizzata non indurita, ecc. Sono da classificare in questa voce e non sotto la voce 8707, i complessi riuniti in elementi di carrozzerie (compresi quelli delle carrozzerie monoscocche o di telai- carrozzerie) che non presentano ancora il carattere di carrozzerie incomplete, per esempio, le carrozzerie nude, senza portiere, senza ali, senza cofano né coperchio posteriore, ecc.

C)    Gli innesti (a cono, a dischi, idraulici, automatici), esclusi quelli elettromagnetici della voce 8505, le custodie, i coperchi, dischi e leve d'innesto, le guarniture montate.

D)    I cambi di velocità di ogni tipo (meccanici, multipli, preselettivi, elettromeccanici, automatici, ecc.); i convertitori di coppia; le custodie ed i coperchi per cambi di velocità, gli alberi (diversi da quelli che costituiscono parti o pezzi intrinsechi del motore, i pignoni, gli ingranaggi scorrevoli, gli innesti a denti, ecc.

E)    I ponti con differenziale; assi portanti (anteriori o posteriori); loro custodie e scatole; i pignoni planetari e satelliti; i mozzi, i fusi, i sostegni per fusi.

F)    Gli altri pezzi e organi di trasmissione: alberi, semialberi, ingranaggi, cuscinetti, demoltiplicatori, giunti di articolazione, ecc., esclusi i pezzi interni del motore quali bielle, aste e spingitoi di comando delle valvole (n. 8409), gli alberi a gomito, volani e alberi a camme (n. 8483).

G)   I pezzi degli organi di direzione: tubi di sterzo, bielle e leve di direzione, barre di accoppiamento; le scatole, custodie e cremagliere; i meccanismi di servodirezione, ecc.

H)    I freni (a ganasce, a segmenti, a dischi, ecc.) e loro parti (dischi, tamburi, cilindri, guarniture montate, serbatoi per freni idraulici, ecc.); i servofreni, e loro parti.

I)     Gli ammortizzatori di sospensione (a frizione, idraulici, ecc.) e altri organi di sospensione (diversi dalle molle), le barre di torsione.

K)    Le ruote (di lamiera imbutita, di acciaio stampato, a raggi, ecc.) anche dotate delle loro gomme o dei loro pneumatici, i cingoli ed i treni di ruote per veicoli a cingoli, i cerchioni, i dischi, i raggi e coppe di ruote.

L)    I comandi: volanti e colonne di guida, assi per volante; le leve di cambio di velocità e di freno a mano; i pedali per acceleratori, per freni, per disinnesto; le aste di comando (per freni, per frizione, ecc.).

M)   I radiatori, le marmitte di scappamento, i serbatoi per il combustibile, ecc.

N)    I cavi d'avviamento, i cavi per freni, i cavi per acceleratori e i cavi simili costituiti da una guaina esterna flessibile e un cavo interno mobile. Essi si presentano tagliati su misura e muniti delle loro parti terminali.

O)   Cuscini gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiaggio (airbag) di qualsiasi tipo (ad esempio, cuscini frontali parte conducente, cuscini laterali parte viaggiatore, cuscini per essere ubicati nei pannelli delle portiere per proteggere i passeggeri contro le scosse laterali, cuscini per essere installati nella parte superiore dell'abitacolo del veicolo per rafforzare la protezione della testa) e loro parti. Il sistema di gonfiaggio comprende l'avviatore, il detonatore ed la carica propulsiva contenuti in una cartuccia che sblocca l'espansione del gas nel cuscino. Questa voce non comprende i captatori a distanza e i dispositivi elettronici di comando che non sono considerati come parti del sistema di gonfiaggio.

Sono esclusi da questa voce i cilindri idraulici o pneumatici della voce 8412.

Note esplicative svizzere

8708.9910     Per "greggi o disgrossati", bisogna intendere i pezzi non commessi che non hanno subìto lavorazioni eccedenti quelle enumerate nella nota svizzera 1 a) della sezione XV. I pezzi e le parti di ferro con lavorazioni più spinte e quelli di altri materiali, anche se greggi o disgrossati, non vanno classificati in questa sottovoce.

8709.            Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Questa voce comprende un complesso di autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti per il trasporto su brevi distanze di carichi diversi (merci o contenitori) o per la trazione di piccoli rimorchi nelle stazioni.

Gli autocarrelli della specie sono di tipo e dimensioni molto vari. Essi possono essere azionati sia da un motore elettrico alimentato da accumulatori, sia da un motore a pistone con accensione a scintilla o per compressione, o da un altro motore.

Le caratteristiche essenziali comuni ai carrelli di questa voce, che permettono generalmente di distinguerli dai veicoli delle voci 8701, 8703 o 8704, possono essere riassunte come segue:

1)    Essi non possono, a motivo della loro struttura e della sistemazione particolare di cui sono abitualmente forniti, essere utilizzati né per il trasporto di persone, né per il trasporto di merci su strada o su altre pubbliche vie.

2)    La loro velocità massima d'impiego non supera generalmente i 30-35 chilometri orari.

3)    Il loro raggio di sterzata è approssimativamente uguale alla lunghezza del carrello stesso.

I carrelli di piccole dimensioni non hanno normalmente una cabina di guida chiusa, riducendosi perfino lo spazio riservato al conduttore talvolta ad una piattaforma dove lo stesso sta in piedi per guidare il veicolo. Un dispositivo di protezione, a guisa di un'armatura o un traliccio metallico, è disposto talvolta al di sopra del sedile del conduttore.

Restano ugualmente compresi in questa voce i carrelli della specie di quelli la cui guida è assicurata da un conducente a piedi.

Gli autocarrelli sono forniti, per esempio, di una piattaforma o di una cassa sulle quali vengono caricate le merci.

Appartengono pure a questo gruppo gli autocarrelli-cisterna, anche attrezzati di pompe, usati segnatamente nelle stazioni.

I carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni sono essenzialmente costruiti per trainare o spingere altri veicoli, segnatamente piccoli rimorchi. Non trasportano essi stessi le merci. Consistono generalmente in dispositivi più o meno potenti dei trattori della voce 8701. Veicoli di questo tipo possono essere ugualmente utilizzati nelle banchine dei porti, nei depositi, ecc.

Parti

Sono pure qui comprese le parti dei veicoli che rientrano in questa voce, purché queste parti soddisfino alle due condizioni seguenti:

1.    Essere riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai veicoli della specie.

2.    Non essere escluse per effetto delle note legali della sezione XVII (vedi le considerazioni generali e le note esplicative corrispondenti).

Fra queste parti si possono citare:

1)    I telai.

2)    Le carrozzerie, piattaforme, casse a sponde, casse ribaltabili, ecc.

3)    Le ruote, anche provviste di gomme o pneumatici.

4)    Gli innesti a frizione.

5)    I cambi di velocità, i differenziali.

6)    Gli assi e assali.

7)    I manubri e volanti di guida.

8)    I dispositivi per frenare e le loro parti.

9)    I cavi d'avviamento, i cavi per freni, i cavi per acceleratori e i cavi simili costituiti da una guaina esterna flessibile e un cavo interno mobile. Essi si presentano tagliati su misura e muniti delle loro parti terminali.

Sono esclusi da questa voce:

a)    I carrelli-elevatori detti "cavalier" ed i carrelli-gru (n. 8426).

b)    I carrelli-stivatori ed altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento (n. 8427).

c)    Gli autocarri a cassone ribaltabile detti "dumper" (n. 8704).

8710.            Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Questa voce comprende, da una parte, i carri da combattimento o "tank" e le autoblinde, anche armati, e inoltre, le loro parti.

I carri da combattimento o "tank" sono veicoli corazzati a cingoli, dotati di diverse armi offensive (cannoni, mitragliatrici, lanciafiamme, ecc.) sistemate generalmente in una torretta girevole. Talvolta sono provvisti di speciali dispositivi giroscopici di stabilizzazione che facilitano il puntamento delle armi, qualunque sia il movimento del veicolo. Possono anche essere dotati di dispositivi antimine come, per esempio, un tamburo rotante, disposto avanti al carro, al quale sono fissate delle catene munite, ad una delle loro estremità, di palle di ghisa che percuotono il terreno, oppure di pesanti rulli sistemati avanti al carro.

I carri da combattimento anfibi rientrano pure in questa voce.

Le autoblinde sono veicoli provvisti di corrazzatura meno pesante e di armamento meno potente di quelle dei carri armati; sono anche più rapide, più silenziose e di costruzione meno robusta di questi ultimi. Talvolta, esse sono corazzate parzialmente. Sono utilizzate particolarmente per compiti di polizia, per ricognizione e trasporto nelle zone di combattimento. Alcune autoblinde sono provviste di cingoli, ma esse sono in maggioranza montate su ruote; possono essere anche anfibie e sono allora usate, per esempio, come veicoli da sbarco.

Questa voce comprende anche:

A)    I "tank" costruiti specialmente per il soccorso ad altri veicoli rimasti in panne.

B)    Le autoblinde, generalmente a cingoli, anche se non costruite per essere armate, usate, per esempio, per il rifornimento di benzina, olio, acqua o munizioni nelle zone di combattimento.

C)    I "tank" teleguidati, di piccole dimensioni, che trasportano le munizioni fino ai pezzi di artiglieria ed altri veicoli da combattimento delle linee avanzate.

D)    Le autoblinde speciali utilizzate, per esempio, nella distruzione degli ostacoli di calcestruzzo.

E)    I veicoli blindati per il trasporto della truppa.

Sono esclusi da questa voce gli autoveicoli e gli autocarri del tipo normale, leggermente corazzati o provvisti accessoriamente di dispositivi amovibili di blindatura (n. da 8702 a 8705).

I pezzi di artiglieria semoventi sono da classificare nella voce 9301; essi sono caratterizzati dal fatto che sparano stando fermi e che il pezzo ha soltanto una gittata limitata.

Parti

Questa voce comprende anche le parti degli autoveicoli corazzati sopra specificati, purché queste parti soddisfino alle due condizioni seguenti:

1.    Essere riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai detti veicoli.

2.    Non essere escluse per effetto delle considerazioni generali della sezione XVII.

Fra queste parti si possono citare:

1)    I telai dei veicoli corazzati e loro parti (torrette, porte e cofani corazzati, ecc.).

2)    I cingoli speciali per carri da combattimento.

3)    Le ruote speciali per autoblinde.

4)    Le ruote motrici per cingoli di carri da combattimento.

5)    Le piastre per corazza già sottoposte a una lavorazione che le renda riconoscibili come tali.

6)    I cavi d'avviamento, i cavi per freni, i cavi per acceleratori e i cavi simili costituiti da una guaina esterna flessibile e un cavo interno mobile. Essi si presentano tagliati su misura e muniti delle loro parti terminali.

8711.            Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side-car")

Questa voce comprende un complesso di veicoli a motore, a due ruote, destinati essenzialmente al trasporto di persone.

Oltre ai motocicli di tipo classico, questa voce comprende le motorette (scooter), caratterizzate da ruote di piccola dimensione e da una piattaforma orizzontale che unisce la parte anteriore e la posteriore del veicolo, i ciclomotori (motocicli di piccola potenza, denominati talvolta motoleggere) e i velocipedi con motore ausiliario.

Questa voce comprende pure i mezzi a due ruote a propulsione elettrica concepiti per il trasporto di una sola persona su aree di circolazione a debole velocità, quali marciapiedi e piste ciclabili. La sua tecnologia permette al conducente di stare in piedi mentre un sistema composto di sensori giroscopici e un insieme di microprocessori incorporati mantiene l'equilibro sia del mezzo sia del conducente sulle due ruote installate indipendentemente da parte a parte.

Le motociclette possono essere carrozzate al fine di proteggere il conducente dalle intemperie, oppure essere provviste di carrozzini laterali ("side-car").

Sono ugualmente classificati in questa voce i veicoli a tre ruote (per esempio, del tipo furgoncini a triciclo), a condizione che non presentino il carattere di un autoveicolo della voce 8703 (vedi la nota esplicativa della voce 8703).

Questa voce comprende anche i carrozzini laterali ("side-car") di ogni tipo per motocicli e velocipedi, costruiti per il trasporto di persone o di merci e che non possono essere utilizzati separatamente. Essi sono muniti di una sola ruota su un lato, mentre il lato senza ruota è provvisto di dispositivi che permettono di fissarli lateralmente ai motocicli o ai velocipedi.

Sono per contro esclusi:

a)    I veicoli a quattro ruote, per il trasporto di persone, con telaio tubolare, muniti di un sistema di direzione del tipo automobile, che si fonda, per esempio, sul principio
Ackerman (voce 8703);

b)    i rimorchi destinati a essere agganciati a un motociclo o a un velocipede (n. 8716).

8712.            Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

Questa voce comprende i velocipedi le cui ruote sono azionate per mezzo di pedali, come per esempio, le biciclette (comprese quelle per bambini), i tandem, i tricicli, i quadricicli, ecc.

Indipendentemente dai velocipedi ordinari, questa voce comprende diversi tipi speciali, quali:

1)    I furgoncini a triciclo, costituiti generalmente da un complesso articolato comprendente una cassa, talvolta isotermica, sostenuta da due ruote anteriori.

2)    I tandem e le biciclette a tre posti.

3)    I monocicli e le biciclette di costruzione speciale per gli artisti di varietà, caratterizzati dalla loro leggerezza, dalle ruote a pignone fisso, ecc.

4)    Le biciclette per invalidi (per esempio quelle munite di dispositivo che permette di pedalare con una sola gamba).

5)    Le biciclette, dotate di stabilizzatore a piccole ruote laterali, generalmente fissate al mozzo della ruota posteriore.

6)    Le biciclette da corsa.

7)    I quadricicli comportanti diversi sedili e pedali, il tutto racchiuso in una carrozzeria leggera.

8)    I monopattini di tipo bicicletta, azionati da un solo pedale al quale è fissata una catena che aziona un pignone, destinate ad essere montate dai bambini, dagli adolescenti e dagli adulti, munite di una colonna di direzione regolabile e di un manubrio del tipo per biciclette,di ruote gonfiabili, di un telaio e di freni azionabili a mano.

I velocipedi senza motore, dotati di carrozzini laterali ("side-car") sono da classificare in questa voce, ma i suddetti carrozzini presentati isolatamente rientrano nella voce 8711.

Sono, invece, esclusi da questa voce:

a)    I velocipedi dotati di motore ausiliario (n. 8711).

b)    I velocipedi (diversi dalle biciclette) per ragazzi (n. 9503).

c)    Le biciclette speciali utilizzabili soltanto nelle attrazioni da fiera (n. 9508).

8713.            Sedie a rotelle e altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione

Questa voce comprende le carrozzelle e altri veicoli specialmente attrezzati per il trasporto degli invalidi (ammalati, paralitici, mutilati, ecc.), con o senza meccanismo di propulsione.

I veicoli con meccanismo di propulsione sono generalmente azionati sia da un motore, sia a mano per mezzo di leve o di manovelle. Gli altri veicoli (sedie a rotelle e carrozzelle) sono destinati ad essere spinti a mano o manovrati dagli invalidi per azione diretta delle mani sulle ruote.

Sono, invece, esclusi da questa voce:

a)    I veicoli semplicemente adattati per uso degli invalidi, quali, per esempio, gli autoveicoli muniti di innesto a frizione o di acceleratore a mano (n. 8703), le biciclette provviste di dispositivo che permette di pedalare con una sola gamba (n. 8712).

b)    Le barelle con carrello (n. 9402).

8714.            Parti e accessori di veicoli compresi nelle voci da 8711 a 8713

Questa voce comprende il complesso delle parti e accessori dei tipi destinati ai motocicli (compresi i ciclomotori), velocipedi con motore ausiliario, carrozzini laterali ("side-car"), velocipedi senza motore, carrozzelle e altri veicoli per invalidi, purché tuttavia queste parti e accessori soddisfino alle due condizioni seguenti:

1.    Essere riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai veicoli sopra specificati.

2.    Non essere escluse dalle considerazioni generali della sezione XVII.

Fra queste parti e accessori si possono citare:

1)    Le carrozzerie per furgoncini a triciclo, per carrozzini laterali ("side-car"), per vetture da invalidi e loro parti ("capote", portiere, pavimenti, ecc.).

2)    I telai completi e loro parti.

3)    Gli ingranaggi, cambi di velocità, innesti a frizione ed altri dispositivi di trasmissione, e loro parti, per motocicli.

4)    Le ruote e parti di ruote (mozzi, cerchioni, raggi, ecc.).

5)    I pignoni delle ruote libere.

6)    I meccanismi per cambio di moltipliche ed i cambi di velocità per velocipedi e loro parti.

7)    Le pedaliere e loro parti (moltipliche, manovelle, assi, ecc.); i pedali e loro parti (assi, ecc.); le staffe per pedali.

8)    I pedali di avviamento, le leve e altri dispositivi di comando.

9)    I freni di ogni tipo (a tenaglia, a ponte, a tamburo, a disco, a mozzo-freno, a contro-pedale, ecc.) e loro parti, quali: leve, portapattini oscillanti, pattini, tamburi, segmenti per freni a tamburo, staffe per freni.

10)  I manubri, bracci per manubri e manopole (di sughero, materie plastiche, ecc.).

11)  Le selle, aste di selle, coprisella.

12)  Le forcelle, comprese le forcelle telescopiche e loro parti (teste, aste, ecc.).

13)  I tubi preparati e i raccordi per telai.

14)  Gli ammortizzatori idraulici e loro parti.

15)  I parafanghi e loro dispositivi di fissaggio (sostegni, bacchette).

16)  I catarifrangenti montati su scatola (dispositivi riflettenti).

17)  I proteggiabiti diversi dalle reticelle della voce 5608, i copricatene, i poggiapiedi e gli schermi per gambe.

18)  I cavalletti di sostegno per motocicli.

19)  Le coperture per micromotori (scooter), i coperchi copriruota per ruote di ricambio delle motorette (scooter).

20)  Le marmitte di scappamento (silenziatori) e loro parti.

21)  I serbatoi per carburanti.

22)  I parabrezza.

23)  I portabagagli, portafanali, portafari, portabidoni.

24)  Le leve e le manovelle di propulsione, le spalliere e le colonne di direzione per spalliere, i posapiedi e i poggiagambe, i poggiagomiti, ecc. per vetture da invalidi.

25)  I cavi d'avviamento, i cavi per freni, i cavi per acceleratori e i cavi simili costituiti da una guaina esterna flessibile e un cavo interno mobile. Essi si presentano tagliati su misura e muniti delle loro parti terminali.

8715.            Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

Questa voce comprende:

I.     I veicoli per il trasporto dei bambini piccoli, anche pieghevoli, a due o più ruote e destinati a essere spinti a mano (passeggini, carrozzelle, ecc.).

II.    Le parti dei veicoli sopraccitati, purché queste parti soddisfino alle due condizioni seguenti:

1.    Essere riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, a detti veicoli.

2.    Non essere escluse per effetto delle note della sezione XVII (vedi le considerazioni generali e note esplicative corrispondenti).

Fra queste parti, si possono citare:

1)    Le carrozzerie destinate a essere fissate al telaio, nonché le carrozzerie amovibili che possano anche essere usate come culle.

2)    I telai e loro parti.

3)    Le ruote, anche munite di pneumatici e loro parti.

Note esplicative svizzere

8715.            Talune carrozzelle per bambole della voce 9501 hanno dimensioni, struttura e attrezzatura che le rendono simili alle carrozzelle di questa voce. La distinzione fra questi due generi di veicoli è fondata sulle dimensioni seguenti: nelle carrozzelle per bambini la cassa è lunga al minimo 70 cm (normalmente 80 cm) e il manubrio si trova a 90 cm sopra il suolo; nelle carrozzelle per bambole dette dimensioni si riducono a 65 cm al massimo per la cassa e a 70 cm circa per la distanza dal manubrio al suolo. Questi limiti non sono tuttavia sempre valevoli per le carrozzelle-sport ("pousse-pousse") per bimbi.

8716.            Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Esclusi i veicoli compresi nelle voci precedenti, questa voce comprende un complesso di veicoli non automobili, a una o più ruote, per il trasporto di persone o di merci. Essa comprende, inoltre, i veicoli speciali sprovvisti di ruote, come per esempio, i traini e i trainislitta.

I veicoli di questa voce sono costruiti, sia per essere rimorchiati da altri veicoli (trattori, autoveicoli, carrelli, motocicli, velocipedi, ecc.), sia per essere tirati o spinti a mano, sia per essere spinti coi piedi, sia per essere trainati da animali.

Sono compresi in questa voce:

A)    I rimorchi e semirimorchi.

Sono da considerare rimorchi e semirimorchi ai sensi di questa voce, i veicoli diversi dai carrozzini laterali ("side-car") destinati a essere esclusivamente attaccati per mezzo di un dispositivo speciale, anche automatico, ad altri veicoli.

I rimorchi e semirimorchi, costruiti per essere trainati da autoveicoli, costituiscono la categoria più importante di questo gruppo. I rimorchi comportano generalmente due o più treni di ruote e un sistema di agganciamento congiunto al treno di ruote anteriore, girevole su un perno. In tal caso, le ruote funzionano come quelle di direzione. I semirimorchi sono muniti di un solo treno di ruote in quanto la loro parte anteriore poggia sulla piattaforma del veicolo trattore, al quale è congiunta per mezzo di un dispositivo speciale.

Ai fini della nota esplicativa che segue, il termine "rimorchi" comprende pure il termine "semirimorchi".

Fra i differenti tipi di rimorchi si possono citare:

1)    I rimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte.

2)    I rimorchi a caricamento automatico per usi agricoli, muniti di dispositivi automatici di caricamento ed eventualmente d'apparecchi per trinciare il foraggio, le foglie e i fusti del granoturco, ecc.

Sono invece esclusi i rimorchi a caricamento automatico, con equipaggiamento inamovibile da taglio, adoperati per falciare, trinciare e trasportare l'erba, il granoturco, ecc. (n. 8433).

3)    I rimorchi per il trasporto di prodotti diversi (foraggio, concime, ecc.) detti "autoscaricanti", costituiti da una piattaforma mobile che permette lo scarico, e che possono essere equipaggiati con dispositivi diversi (per tritare il concime, tagliuzzare il foraggio, ecc.) i quali permettono di utilizzarli per spandere il concime, distribuire il foraggio o le radici foraggere.

4)    Gli altri rimorchi per il trasporto di merci, quali:

a)    I rimorchi-cisterna, anche dotati a titolo accessorio di pompe.

b)    I rimorchi per usi agricoli, lavori pubblici, ecc., anche se a cassa ribaltabile.

c)    I rimorchi frigoriferi ed i rimorchi isotermici per il trasporto di derrate e merci deperibili.

d)    I rimorchi di costruzione speciale per il trasporto di mobili.

e)    I rimorchi ad uno o a più piani per il trasporto di animali, di automobili, cicli, ecc.

f)     I rimorchi adatti al trasporto di alcune merci, come, per esempio, le vetrerie (lastre, ecc.).

g)    I rimorchi detti "rail-route", (intermodale) destinati principalmente a circolare su strada, ma costruiti per essere trasportati su vagoni speciali muniti di rotaie guida.

h)    I rimorchi che comportano rotaie per il trasporto su strada di vagoni ferroviari.

i)     I rimorchi a piattaforma abbassata e piani inclinati di accesso per il trasporto di materiale pesante (carri da combattimento, congegni di sollevamento e di sterro, trasformatori elettrici, ecc.).

k)    I carrelli a due o quattro ruote per il trasporto di pezzi di legname per costruzioni, legno segato, ecc.

l)     I carri a due ruote "triqueballe" per il trasporto di legname in tronchi.

m)   I piccoli rimorchi e semirimorchi per velocipedi e motocicli.

5)    Altri rimorchi, quali:

a)    I rimorchi specialmente predisposti per il trasporto di persone.

b)    I carrozzoni per girovaghi diversi da quelli della voce 9508.

c)    I rimorchi predisposti per l'esposizione e la presentazione di merci.

d)    I rimorchi-biblioteca.

B)    Veicoli condotti a mano o spinti coi piedi.

Si possono citare come appartenenti a questo gruppo:

1)    I carrelli di manutenzione di ogni tipo, compresi quelli speciali per alcune industrie (industrie tessili, industrie ceramiche, latterie, ecc.).

2)    Le carriole, i carrelli a due ruote basse per il trasporto di colli pesanti, i veicoli a cassone compresi quelli a cassone ribaltabile.

3)    I buffet ambulanti che non presentano il carattere degli oggetti compresi nella voce 9403, dei tipi utilizzati nelle stazioni ferroviarie.

4)    I carri e carretti, per esempio, per l'asportazione delle immondizie domestiche.

5)    Le carrozzelle a mano "pousse-pousse", vetture leggere per il trasporto di persone.

6)    I piccoli carretti con cassa isotermica destinati alla vendita dei gelati.

7)    Le carrette a mano di ogni tipo per il trasporto di merci; questi veicoli, di costruzione leggera, sono spesso montati su ruote munite di pneumatici.

8)    I traini-slitta, genere di traino guidato a mano e destinato al trasporto del legname nei paesi di montagna.

9)    I traini-slitta ("kicksled”), azionati mediante pressione diretta del piede sulla neve, destinati specialmente al trasporto di persone nelle regioni subartiche.

Sono, invece, esclusi da questa voce:

a)    gli apparecchi che facilitano il cammino, conosciuti col nome di deambulatori, costituiti in generale da un telaio tubolare di metallo munito di tre o quattro ruote (fra cui alcune piroettanti), di impugnature e di freni a mano (n° 9021);

b)    i piccoli contenitori su ruote (di vimini, di lamiera, ecc.), sprovvisti di telaio (carrelli a paniere), in uso nei negozi (regime della materia costitutiva).

C)    Veicoli a trazione animale.

Sono, segnatamente, da classificare in questo gruppo:

1)    Le carrozze, i cupé, i calessi, le carrozzelle, i calessini.

2)    I carri funebri.

3)    Le vetturette per corse ippiche (sulky).

4)    Le vetture-canestro per bambini (tirate da asini, capre o pony) usate nei giardini pubblici, piazze, ecc.

5)    I carri per consegne a domicilio di ogni tipo, i carri per trasporto di masserizie.

6)    Le carrette di ogni genere, i carri a cassa mobile.

7)    I traini.

Veicoli combinati con macchine, apparecchi o congegni di lavoro

Per quanto riguarda la classificazione dei complessi, costituiti da un veicolo di questa voce sul quale sono montati in modo stabile macchine, apparecchi o congegni, si applica il criterio della caratteristica predominante. Rientrano, per conseguenza, in questa voce i complessi della specie che traggono il loro carattere essenziale dal veicolo medesimo. Ne sono, invece, esclusi, i complessi il cui carattere essenziale è quello della macchina operatrice che essi comportano.

Risulta da quando precede che:

I.     Sono generalmente da classificare in questa voce i carrelli, carrette o rimorchi, anche muniti di botti o cisterne, compresi quelli provvisti, a titolo accessorio, di pompe per il riempimento o per la vuotatura di queste ultime.

II.    Sono, per esempio, esclusi da questa voce e rientrano, invece, nella voce afferente alle macchine o agli apparecchi di lavoro:

a)    Alcuni complessi consistenti in apparecchi della voce 8424 montati su carrette o carrelli.

b)    Le macchine, apparecchi e congegni montati su un semplice telaio a ruote e in condizioni di essere rimorchiati, come per esempio, dei gruppi motopompe e motocompressori (n. 8413 o 8414), delle gru e delle scale mobili (n. 8426 o 8428).

c)    Alcuni tipi di betoniere (n. 8474).

Parti

Questa voce comprende anche le parti dei veicoli suddetti, purché queste parti rispondano alle due condizioni seguenti:

1.    Essere riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai veicoli della specie.

2.    Non essere escluse per effetto delle note della sezione XVII (vedi anche le considerazioni generali e le note esplicative corrispondenti).

Fra queste parti, si possono citare:

1)    I telai e loro parti (longheroni, traverse, ecc.).

2)    Gli assali.

3)    Le carrozzerie e loro parti.

4)    Le ruote e loro parti, di legno o di metallo, comprese le ruote munite di pneumatici.

5)    I sistemi di agganciamento.

6)    I dispositivi per frenare e loro parti.

7)    Le stanghe, timoni, bilancini e altri pezzi di carreggio.

Va ricordato, infine, che il materiale per sport invernali, quale slitte, guidoslitte ("bobsleigh") ecc. sono da classificare nella voce 9506.

Note esplicative svizzere

8716.9010     Per "greggi o digrossati", bisogna intendere i pezzi non commessi che non hanno subìto lavorazioni eccedenti quelle enumerate nella nota svizzera 1 a) della sezione XV. I pezzi e le parti di ferro con lavorazioni più spinte e quelli di altri materiali, anche se greggi o digrossati, non vanno classificati in questa sottovoce.

8716.9091     Sono da classificare in questa sottovoce gli assali rigidi riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli della voce 8716. Gli assali motori con differenziale che possono servire tanto per certi veicoli a motore quanto per diversi tipi di rimorchi per usi agricoli, entrano nella voce 8708.